Il surreale dibattito agostano sulle “pensioni d’oro”, introdotto dall’assai poco istituzionale intervento del ministro del Lavoro Di Maio sulle vacanze dei “nababbi sullo yacht” – cioè i dirigenti statali con 4.000 euro di pensione – rischia di oscurare alcuni punti fermi che andrebbero tenuti presente per un giudizio oggettivo sulla questione.
Com’è stato da più parti osservato, le cosiddette “pensioni d’oro” sono state a suo tempo liquidate, peraltro sulla base di leggi all’epoca vigenti, con i medesimi criteri utilizzati per tutti gli altri pensionati statali della stessa epoca. A essere precisi, anzi, con il metodo retributivo esisteva un meccanismo di “raffreddamento” della progressività della pensione da liquidare rispetto ai contributi versati (aliquota percentuale di rendimento), che andava dal 2% allo 0,90% secondo l’importo crescente dei contributi. I “privilegiati” sarebbero quindi, semmai, i coetanei con le pensioni più basse! Ne consegue che non esiste alcun “privilegio” – cioè nessuna norma “speciale” – rispetto a tutti i pensionati della stessa epoca e, semmai, il “privilegio” riguarda tutti indistintamente i pensionati più anziani rispetto a regole successive.
Senonché, destinatari delle risorse aggiuntive, derivanti dal taglio delle pensioni d’oro, non sarebbero comunque i giovani futuri beneficiari delle pensioni più basse, ma i coetanei beneficiari degli assegni sociali – cioè di chi non ha pagato contributi (magari anche in parte per evasione fiscale) -: situazioni che andrebbero più propriamente ricondotte alle politiche dell’assistenza, e non della previdenza, da finanziare con la fiscalità generale.
Appare inoltre singolare la dichiarata intenzione di “coprire” maggiori spese permanenti (a regime) – cioè le pensioni sociali o, peggio, il reddito di cittadinanza, non attinente neppure al comparto pensionistico – con coperture “a esaurimento” che, ahimè per ragioni fisiologiche, cominceranno progressivamente ad assottigliarsi anno per anno. Dubito che la Corte dei Conti o gli Uffici della Commissione europea accetteranno mai tali coperture farlocche, pur nell’attuale clima di finanza “creativa”. Verrebbe così a cadere, con il venir meno di tale “motivazione”, uno dei tre presupposti – insieme alla temporaneità e all’equilibrata misura dell’intervento da realizzare – che, secondo la giurisprudenza della Corte Costituzionale, legittimerebbero i “tagli” alle “pensioni d’oro”, con il superamento delle perplessità costituzionali sui diritti quesiti e sull’affidamento.
Una specifica considerazione merita poi l’applicazione retroattiva del criterio di vincolare l’entità della pensione all’età del collocamento a riposo, criterio che presuppone consapevolezza “ex ante” e conseguente libertà di scelta, circostanze queste negate nella sua applicazione retroattiva. In vigenza del metodo retributivo sono stati anzi addirittura realizzati, negli anni successivi interventi legislativi per abolire la possibilità, in precedenza prevista, del trattenimento in servizio, oltre i 65 anni, per coloro che erano interessati a maturare ulteriori contributi – in contrasto con la filosofia stessa del metodo contributivo – e, per di più, si è resa strutturale la facoltà, da parte dell’Amministrazione, di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro nei confronti di coloro che avevano raggiunto la massima anzianità contributiva. Ciò proprio, sublime ironia, per favorire l’inserimento nel lavoro dei più giovani.
Il principio all’epoca vigente nell’impiego statale, ricordato anche in recenti sentenze della Corte Costituzionale, era infatti quello del “salario differito”, che si maturava con i 40 anni di servizio, e non quello di tipo assicurativo a cumulo dei contributi, come dimostrato dal fatto che lo Stato non versava neppure all’Inps i contributi per i propri dipendenti, trattandosi di una “partita di giro”.
Va infine sottolineato che l’eventuale ricalcolo retroattivo, secondo i nuovi criteri del sistema contributivo, dovrebbe, per coerenza, comprendere anche i contributi versati all’Inps, a fondo perduto, per ulteriori prestazioni professionali frequentemente effettuate successivamente all’invio in pensione – anche nell’ambito della stessa Amministrazione di appartenenza – da molti dirigenti beneficiari della pensione di anzianità, contributi non valutati in costanza del sistema retributivo. Con ciò riducendo le già modeste economie attese.
In conclusione ritengo che l’ibridazione retroattiva e arbitraria dei due sistemi produca molte conseguenze inique e molte disparità di trattamento (a svantaggio ad esempio dei “lavoratori precoci” con i medesimi contributi di quelli entrati dopo nel mondo del lavoro), determinando un’incertezza del quadro giuridico in contrasto palese con i chiari e ormai stabili criteri della giurisprudenza Costituzionale in materia, con conseguente prevedibile diffuso contenzioso.
Molto più remunerativo, equo e, soprattutto, coerente con le indicazioni della Corte Costituzionale mi parrebbe perciò un contributo progressivo di solidarietà, che ha già trovato del resto conferma della sua legittimità in precedenti occasioni.