Il caso riders vive un colpo di scena che apre a orizzonti completamente nuovi per la gig economy. Come noto, venerdì scorso, la Corte d’appello di Torino ha ribaltato il pronunciamento in primo grado del Tribunale del lavoro secondo il quale Foodora, in quanto impresa digitale, utilizza il lavoro a chiamata e, pertanto, i dipendenti sono lavoratori autonomi. Non vi è, infatti, nessun obbligo di effettuare la prestazione lavorativa.
Alcuni fattorini, dopo il pronunciamento in primo grado, hanno fatto ricorso in appello chiedendo il riconoscimento della subordinazione del rapporto di lavoro. La richiesta è stata sostanzialmente accolta, dato che i giudici hanno sancito – ex art. 2 dlgs 81/2015 – il diritto dei ricorrenti ad avere una somma calcolata sulla retribuzione stabilita per dipendenti del contratto collettivo logistica-trasporto merci.
Più dettagliatamente, i riders avevano chiesto il reintegro e l’assunzione oltre al risarcimento e ai contribuiti previdenziali non goduti. La Corte ha riconosciuto “il diritto degli appellanti a vedersi corrispondere quanto maturato in relazione all’attività lavorativa da loro effettivamente prestata in favore di Foodora sulla base della retribuzione diretta, indiretta e differita stabilita per i dipendenti del quinto livello del contratto collettivo logistica-trasporto merci dedotto quanto percepito”. Inoltre, l’azienda tedesca – che nel frattempo ha lasciato l’Italia – dovrà riconoscere ai cinque fattorini un terzo delle spese di lite, che complessivamente tra primo e secondo grado ammontano a poco meno di 30 mila euro.
Venendo ad aspetti che più riguardano il futuro del lavoro, il dlgs 81/2015 – meglio noto come Jobs Act – stabilisce che “a far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro”. Quindi, si registra oggi un orientamento della giurisprudenza a ricondurre le nuove forme di lavoro a chiamata alla subordinazione. Vedremo che iter giuridico farà il caso, se finirà qui o se arriverà in terzo grado di giudizio.
Nel frattempo possiamo fare altre due considerazioni importanti. In primis, è il Jobs Act – la legge che il ministro del Lavoro Luigi Di Maio ha cercato di smontare col suo Decreto dignità – a fare da riferimento per questo caso importante, non nei numeri – i riders sono un fenomeno circoscritto -ma nella sostanza, trattandosi di una forma di lavoro che prenderà sempre più piede. Questo per dire che sarebbe ora che i governi che si alternano smettessero di demolire in materia di lavoro quanto fatto dai predecessori; ciò non solo non serve, ma oltretutto è dannoso per chi – imprese in particolare – poi tale norme le deve applicare spesso e volentieri non capendoci più nulla.
In secondo luogo – e questo è forse l’aspetto più interessante – la sentenza offre su un piatto d’argento la possibilità alle Parti sociali di scrivere una piattaforma di contratto collettivo per stabilire regole e retribuzioni. Può essere questa un’occasione importante per il sindacato per iniziare a intercettare sensibilmente le nuove forme di lavoro.
Twitter: @sabella_thinkin