Un tribunale olandese ha stabilito che il lavoro tramite piattaforma, nello specifico Deliveroo, non è qualificabile come lavoro autonomo e che la disciplina applicabile è quella dei trasporti. Il più grande sindacato dei Paesi Bassi, il Fnv, ha intentato un’azione legale dopo che lo scorso anno Deliveroo aveva deciso di non stipulare più contratti di lavoro dipendente, ma solo contratti di prestazione di lavoro autonomo giustificando la scelta, cosa che peraltro non sarebbe possibile in Italia, con il fatto che in questo modo i lavoratori avrebbero ottenuto un compenso netto maggiore.



Il Tribunale ha sottolineato che la natura delle attività svolte, da un lato, e il rapporto tra le parti, dall’altro, non avevano subito alcun fondamentale cambiamento rispetto al periodo antecedente in cui i rapporti di lavoro erano, correttamente, regolati da contratti di lavoro dipendente. Inoltre, ha osservato, continuava a esistere un rapporto gerarchico tra il datore di lavoro e i riders. Quindi, per i giudici olandesi, i riders devono essere trattati come lavoratori dipendenti con diritti corrispondenti.



In Olanda, peraltro, gli stessi tribunali hanno adottato decisioni a volte contrastanti. Ad esempio, in una precedente sentenza del luglio 2018 lo stesso tribunale aveva invece ritenuto, in una controversia che aveva visto protagonista un singolo lavoratore, che il ciclofattorino fosse un lavoratore autonomo.

Da noi le decisioni sono ancora poche, tre, ma, per ora, uniformi in merito alla qualificazione del rapporto di lavoro dei riders: non sono lavoratori subordinati. Tuttavia una recente sentenza della Corte di appello di Torino, benché confermi l’orientamento giudiziale, ha ritenuto che al rider si applichino alcune tutele.



La questione della qualificazione del rider come lavoratore autonomo o subordinato è legata alla disciplina applicabile. Per accedere a tutte le tutele previste per il lavoratore dipendente, il rapporto di lavoro deve svolgersi in quel modo. Il legislatore del 2015, con il Jobs Act, ha previsto che al lavoratore autonomo, che svolge la sua attività con alcuni elementi di subordinazione, si applichino le tutele del lavoro subordinato.

La decisione piemontese si fonda proprio su quella norma. Tuttavia dal dispositivo della sentenza della Corte di appello di Torino pare che al rider, lavoratore autonomo, si debbano applicare le tutele del lavoro subordinato limitatamente a quelle economiche. Quindi, in attesa di leggere le motivazioni della decisione, pare che al rider non saranno applicabili, ad esempio, le tutele previste per infortuni e malattie. Pare.

Rimaniamo in attesa di leggere il provvedimento per esteso, mentre il Governo ha annunciato un suo intervento per disciplinare il settore.