Una delle questioni maggiormente dibattute in dottrina e in giurisprudenza dopo la riforma dell’art. 18 Stat. Lav. a opera della legge Fornero del 2012 riguarda le conseguenze derivanti dall’accertamento giudiziale dell’illegittimità del licenziamento intimato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo. La nuova disciplina attribuisce infatti al lavoratore illegittimamente licenziato il diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro (e al risarcimento del danno) soltanto quando il Giudice accerta “che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro per insussistenza del fatto contestato ovvero perché il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili“. Nelle “altre ipotesi” spetta al lavoratore soltanto un’indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di dodici e un massimo di ventiquattro mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.



Nessun dubbio sussiste circa l’applicabilità della tutela reintegratoria nel caso di licenziamento intimato per una condotta punibile con una mera sanzione conservativa. Più problematico è invece il significato della locuzione “insussistenza del fatto contestato”. Secondo una prima opzione ermeneutica, il fatto deve essere inteso in senso giuridico e non in senso meramente materiale: la reintegrazione spetterebbe quindi non soltanto quando il fatto materiale si riveli insussistente, ma anche quando, pur esistente, nondimeno non presenti profili di illiceità. La seconda opzione riserva, invece, la tutela reintegratoria alla sola evenienza dell’insussistenza materiale del fatto, per modo che, ove esso materialmente sussista (pur non integrando gli estremi della giusta causa o del giustificato motivo soggettivo), sarebbe dovuta la mera tutela indennitaria.



Dopo un iniziale tentennamento, la Cassazione ha accolto generalmente la prima opzione interpretativa. La Cassazione ha osservato infatti che, se per insussistenza del fatto contestato si intendesse quella a livello meramente materiale, si otterrebbe l’illogico effetto di riconoscere maggior tutela (quella reintegratoria) a chi abbia comunque commesso un illecito disciplinare rispetto a chi invece non ne abbia commesso alcuno, avendo tenuto una condotta lecita: l’esito sarebbe quello d’una irragionevole disparità di trattamento in violazione dell’art. 3 della Costituzione. In questa direzione si muove anche una recente sentenza della Cassazione del 20/12/2018 n. 33027. La questione si è quindi spostata sul piano “pratico”: in concreto, quando ricorre l’ipotesi di insussistenza del “fatto giuridico” contestato al lavoratore?



Un caso pratico è quello esaminato, ad esempio, da una recente sentenza della Cassazione del 30/10/2018 n. 27657 nel quale il lavoratore era stato già precedentemente sanzionato per gli stessi fatti. Secondo la Cassazione, il fatto non più sanzionabile (in quanto già sanzionato) equivale a fatto non più antigiuridico, come tale riconducibile all’ipotesi di fatto “insussistente” per il quale è prevista la reintegrazione nel posto di lavoro. Un altro caso di insussistenza del fatto in quanto privo di antigiuridicità è stato ravvisato nel comportamento di una hostess alla quale era stato contestato di aver consentito all’addetto alla rampa di salire a bordo dell’aeromobile, ritardando il deflusso dei passeggeri dalla porta anteriore: secondo la Cassazione (sentenza n. 30430 del 23/11/2018), nella condotta della hostess non è ravvisabile alcuna violazione di regole prestabilite o dei doveri di correttezza e buona fede, suscettibile di essere in qualche modo sanzionata disciplinarmente. Un altro caso è stato ravvisato nel comportamento di un lavoratore che, nel difendersi da una precedente contestazione disciplinare, aveva accusato il superiore di aver dolosamente intrapreso una guerra personale contro di lui, infangando la reputazione e l’onore del superiore: secondo la Cassazione (sentenza n. 13383 del 26/05/2017), l’esercizio del diritto di difesa non è condizionato ai requisiti di verità, continenza e pertinenza; va quindi escluso che i fatto contestati possano configurare inadempimenti contrattuali di sorta o peggio azioni delittuose. In tutti questi casi, i lavoratori illegittimamente licenziati sono stati quindi reintegrati nel posto di lavoro.

Un caso invece nel quale non è stata ravvisata l’insussistenza del fatto contestato è quello esaminato dalla citata sentenza della Cassazione n. 33027 del 2018: in quel caso era stato contestato al lavoratore di aver tentato di prendere con forza alcuni documenti dalle mani di una collega, di aver alzato il tono della voce, di aver afferrato per un braccio la collega tirandole il maglione, allo scopo di portarla fuori dall’ufficio. La Cassazione ha rilevato che correttamente i giudici della Corte di appello di Milano avevano ritenuto che la condotta contestata rappresentasse fatto di rilievo disciplinare, astrattamente inquadrabile nella nozione di giusta causa, salvo poi (altrettanto correttamente, secondo la Cassazione) escludere in concreto la sussistenza di una giusta causa, avuto riguardo all’occasionalità del comportamento contestato, generato anche dall’atteggiamento della vittima che prima aveva chiesto aiuto e poi lo aveva rifiutato e all’assenza di conseguenze sul piano lavorativo. Di qui la decisione della Corte di Appello, confermata dalla Cassazione, di riservare al lavoratore la tutela indennitaria, senza reintegrazione nel posto di lavoro (diversamente da quanto aveva ritenuto la sentenza di primo grado).

Un altro caso è quello esaminato dalla Cassazione con una sentenza del 17/05/2018 n. 12102: in quel caso era stato contestato a lavoratore di aver inveito contro il titolare che era a colloquio con altre persone, dicendogli di “crescere una buona volta”, di esser uscito dalla stanza sbattendo la porta e di essere rientrato nell’ufficio amministrativo, dicendo con aria minacciosa che avrebbe denunciato tutti alla Procura della Repubblica. Secondo la Cassazione, si può discutere della proporzionalità del licenziamento, ma non ritenere insussistente il fatto, nel senso chiarito dalla stessa Cassazione. La Corte ha quindi accolto il ricorso della società, annullando la sentenza della Corte di Appello di Napoli che aveva reintegrato il lavoratore.

Come si vede, la questione continua a rimanere aperta, non tanto (o non solo) per un’incertezza sul piano dottrinale, ma perché, nella valutazione della legittimità del licenziamento e del regime applicabile, il giudice deve sempre tener conto di tutti i connotati oggettivi e soggettivi del fatto, ovvero della realtà tutta intera. Nessuna formula potrà mai eludere questa verifica.