C’è chi si chiede se sia detraibile l’Iva sulle spese di riqualificazione di un fabbricato strumentale, sostenute prima della sua destinazione all’attività economica: a quanto pare no. A definire questo principio è stata la risposta all’interpello n. 419 del 25 agosto 2023 dell’agenzia delle entrate.



Le entrate: la risposta all’interpello sulle riqualificazioni

Nel caso specifico un comune che faceva presente di avere realizzato, negli anni 2020, 2021 e 2022, un costoso intervento di recupero di una struttura demaniale accatastata in categoria D8, destinata ad essere utilizzata in parte per le proprie attività istituzionali ed in parte per lo svolgimento di un’attività economica consistente nella concessione a terzi, in regime Iva, per l’esercizio di attività commerciali.



I lavori sono terminati nel 2023, quando l’istante ha chiesto all’agenzia conferma della possibilità di recuperare, mediante dichiarazioni integrative, l’Iva sulle spese sostenute negli anni precedenti, assolta in regime di split payment con le modalità proprie degli acquisti istituzionali.

L’agenzia ha però richiamato le disposizioni dell’art. 19-bis2 del dpr 633/72 sulla rettifica della detrazione, con particolare riguardo all’imposta sulle spese afferenti gli immobili, qualificati in ogni caso beni ammortizzabili ai fini della rettifica. Tale richiamo ha chiarito che l’immobile in questione, sebbene accatastato quale bene destinato ad attività commerciale, “risulta parzialmente destinato a detta attività solo a partire dalla stipula dell’atto di concessione, ossia dal 21 febbraio 2023.



Le entrate: la sentenza della Corte di Giustizia Europeaagenzia

Solo a seguito dell’affidamento dei predetti servizi e della connessa parte del locale strumentale, a fronte del pagamento dei canoni da parte del concessionario, “può configurarsi in capo al comune l’attività economica che lo stesso ritiene di svolgere e, conseguentemente, da quel momento il medesimo ente locale può esercitare il relativo diritto alla detrazione dell’Iva assolta per i richiamati interventi.” Per le annualità precedenti, invece, il comune “non ha maturato il diritto ad esercitare la detrazione dell’imposta relativa alle spese sostenute per gli interventi di recupero e riqualificazione del locale”, in quanto sostenute nell’ambito dell’attività istituzionale e, quindi, fuori dall’esercizio dell’impresa, sicché non si configura “alcun errore od omissione emendabile tramite il predetto istituto della dichiarazione integrativa”.

La Corte di giustizia Ue ha inoltre riconosciuto che l’intenzione di utilizzare un bene immobile per fini d’impresa, espressa da un comune a distanza di tempo dall’acquisto, non impedisce di applicare il meccanismo della rettifica qualora, in base a elementi oggettivi, tale intenzione potesse risultare implicita, considerato peraltro che il comune era già iscritto come soggetto passivo dell’Iva. La sentenza 25 luglio 2018, C-140/17 si riferisce  alle disposizioni sulla rettifica della detrazione non possono far sorgere un diritto che non esisteva al momento dell’acquisto effettuato in veste “privato”.