Il lavoratore può essere licenziato anche per un fatto commesso durante un precedente rapporto di lavoro. Lo ha stabilito il Tribunale di Pistoia con sentenza depositata l’11 gennaio 2021. Solo dopo l’assunzione, la banca datrice di lavoro era venuta a conoscenza di alcune gravi irregolarità commesse dal lavoratore quando ancora lavorava alle dipendenze di un altro istituto di credito. Le condotte del dipendente erano emerse nel corso del processo penale che lo aveva visto imputato (e poi condannato) per concorso in usura. Ricevuta la notizia della condanna, la banca ha chiesto al lavoratore di fornire la copia integrale dei verbali dell’istruttoria dibattimentale, delle memorie depositate dalla parte offesa, delle trascrizioni delle intercettazioni e di eventuali consulenze espletate nel giudizio, sospendendo nel contempo il lavoratore dal servizio in via cautelare. Dalle prove raccolte in sede penale sono emerse a carico del lavoratore condotte particolarmente gravi che hanno indotto la banca ad intimare il licenziamento per giusta causa.
Il lavoratore ha impugnato il licenziamento sostenendo che la contestazione disciplinare era tardiva in quanto intervenuta a distanza di oltre sette anni dal rinvio a giudizio e riguardava fatti avvenuti prima dell’assunzione, quando lavorava alle dipendenze di un altro istituto bancario.
Il Tribunale di Pistoia ha rigettato il ricorso, osservando che la contestazione disciplinare era intervenuta solo dopo che la banca aveva avuto piena conoscenza dei fatti oggetto del procedimento penale a carico del lavoratore, e che a nulla poteva rilevare il lungo lasso di tempo trascorso dal rinvio a giudizio. Al riguardo, il Tribunale di Pistoia ha richiamato il costante insegnamento della Cassazione secondo cui il principio della immediatezza della contestazione deve essere inteso in senso relativo, dovendosi tener conto non del momento in cui il fatto è stato commesso dal lavoratore ma del momento in cui il datore di lavoro acquisisce in concreto la piena conoscenza del fatto. Possono passare anche anni dal momento in cui il lavoratore commette una infrazione ma è solo dal momento in cui il datore di lavoro ne viene a conoscenza che scattano le lancette dell’orologio ai fini della immediatezza della contestazione. Nel caso di specie, solo a seguito della trasmissione da parte del lavoratore degli atti del processo penale, richiesti dopo l’emissione del dispositivo di condanna, i fatti erano entrati nella sfera di conoscenza della banca.
Rilevata la tempestività della contestazione, il Tribunale di Pistoia ha ulteriormente osservato che nessun rilievo, al fine di inficiare la legittimità del licenziamento, può avere il fatto che gli addebiti contestati siano avvenuti quando il lavoratore lavorava presso altro istituto bancario. Analogo principio era stato già affermato dalla Cassazione con sentenza n. 20319 del 9.10.2015. Secondo la Cassazione, non è necessario che il comportamento lesivo dell’affidamento datoriale sia stato tenuto in costanza dello svolgimento del rapporto di lavoro, “potendo assumere rilievo anche se posto in essere anteriormente all’inizio del rapporto e nello svolgimento di mansioni, diverse da quelle attuali, assegnate da un precedente datore di lavoro ove la condotta sia divenuta palese successivamente e purché, per i caratteri dell’illecito (nella specie, di natura penale), incida sulla figura morale del lavoratore, ovvero sia previsto dal contratto collettivo di lavoro quale causa di licenziamento“.
Il Giudice di Pistoia ha quindi accertato la fondatezza dei fatti contestati al lavoratore sulla base delle prove raccolte nel procedimento penale, pacificamente utilizzabili nel giudizio avente ad oggetto l’impugnazione del licenziamento. E ha ritenuto che, anche a prescindere dalla rilevanza penale dei fatti e dalla condanna alla pena di anni quattro inflitta per il reato di concorso in usura, i fatti contestati al lavoratore costituivano un gravissimo inadempimento dei più elementari doveri di diligenza bancaria, in particolare nella materia della concessione del credito che, per gli elevati rischi patrimoniali che comporta, richiede valutazioni di merito approfondite e il rispetto dei principi di prudenza richiesti dall’Organo di Vigilanza al fine di evitare eventi pregiudizievoli a carico della Banca e dei terzi. Secondo il Tribunale, il comportamento del lavoratore legittima quindi l’applicazione della più grave delle sanzioni disciplinari.
Il principio enunciato dal Tribunale di Pistoia, e prima ancora dalla Cassazione, deve essere evidentemente circoscritto alle ipotesi in cui il comportamento del dipendente sia effettivamente di gravità tale da legittimare il licenziamento da parte del datore di lavoro, con accertamento che deve essere condotto necessariamente caso per caso, senza generalizzare. Diverso è il caso, ad esempio. del lavoratore che, al momento dell’assunzione, abbia omesso di informare il datore di lavoro circa un precedente licenziamento per giusta causa intimatogli da un diverso datore di lavoro. In questo caso, la Corte d’appello di Milano, con sentenza confermata dalla Cassazione nel 2016, ha ritenuto che la mancanza commessa dal lavoratore, valutata in relazione alla correttezza e diligenza dimostrata nello svolgimento dell’attività lavorativa, non rivestiva il carattere di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro, anche sotto il profilo del giustificato motivo soggettivo.
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