Con la recente sentenza n. 2712/2022 del 15 giugno la Corte d’Appello di Roma – primo giudice di secondo grado a pronunciarsi sulla materia – ha ritenuto applicabile anche ai dirigenti il c.d. “blocco” dei licenziamenti, disposto dall’art. 46 del D.L. “Cura Italia” n. 18/2020 (convertito con modificazioni nella L. 27/2020) a seguito dell’emergenza sanitaria e ormai definitivamente scaduto il 31 ottobre scorso.
La predetta norma prevedeva che nel periodo di “blocco” “il datore di lavoro indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3, della legge 15 luglio 1966, n. 604“. Per espressa previsione dell’art. 10 della legge n. 604/1966 il rapporto di lavoro dirigenziale è escluso dall’applicabilità della disciplina dei licenziamenti individuali di cui alla legge citata, per il che sembrava ragionevole ritenere che i dirigenti fossero esclusi dall’applicabilità delle norme emergenziali sul “blocco”.
E invero, la sentenza del Tribunale di Roma n. 3605 del 19.4.21 (dott. Pagliarini), riformata in secondo grado proprio dalla Corte d’Appello, si era pronunciata in tal senso, evidenziando che il tenore letterale della disposizione non consentiva di ritenere la figura del dirigente ricompresa nel “blocco”. D’altra parte, il giudice romano sottolineava che l’impossibilità temporale per il datore di esercitare il proprio diritto di recedere dal rapporto di lavoro (in presenza dei requisiti “ordinari” richiesti dalla legge) era controbilanciata dalla possibilità di accedere agli ammortizzatori sociali, ipotesi non percorribile per i dirigenti essendo esclusi dai trattamenti di integrazione salariale: ricomprendere anche i dirigenti nel “blocco”, quindi, avrebbe determinato l’assunzione esclusivamente in capo al datore di lavoro dei costi della tutela occupazionale e reddituale dei dirigenti – esclusi dalla cassa integrazione – pur in ipotesi di giustificatezza del recesso.
La materia era comunque controversa già tra i giudici di primo grado. Sempre il Tribunale di Roma, con una precedente ordinanza del 26.2.21 (dott. Conte), era pervenuto alla conclusione opposta, sostenendo l’applicabilità del “blocco” anche ai licenziamenti dei dirigenti, prediligendo una ratio interpretativa “estensiva” volta ad evitare che le conseguenze economiche della pandemia si traducessero nella soppressione immediata di posti di lavoro: secondo il giudice citato, ciò varrebbe anche a favore dei dirigenti, ritenuti tra i soggetti maggiormente esposti al rischio di licenziamento per la “maggiore elasticità del loro regime contrattualcollettivo“.
Sul tema si è ripetutamente pronunciato anche il Tribunale di Milano. In particolare, si segnalano due provvedimenti (rispettivamente del 2 e del 17.7.21) che hanno accolto le domande dei dirigenti licenziati durante il periodo di sospensione dei licenziamenti sul diverso presupposto della violazione della L. n. 233/91 (disciplina in materia di licenziamenti collettivi). Peraltro, l’ordinanza del 17.7.21 (dott.ssa Moglia) ha ulteriormente chiarito che il “blocco” è inapplicabile per i licenziamenti individuali dei dirigenti.
In maniera conforme si è espresso altro magistrato del medesimo Tribunale del 17.6.21 (dott. Caroleo) che, oltre a condividere la tesi dell’esclusione dal “blocco”, ha osservato che anche la storica norma del dopoguerra che aveva eccezionalmente bloccato i licenziamenti (Decreti Luogotenenziali 21.8 n. 523, 9.11.1945, n. 788 e 8.2.1946, n. 50) non riguardava i dirigenti.
Anche il Tribunale di Trieste, con ordinanza del 23.6.2021 (dott.ssa Santangelo), condividendo i principi enunciati nella sentenza del Tribunale di Roma del 19.4.2021, ha ritenuto l’esclusione dei dirigenti dal “divieto” di licenziamento fondando tale conclusione sia sul dato testuale della norma emergenziale, sia sulla mancata previsione di ammortizzatori sociali per la categoria dirigenziale che – ove invece previsti – consentirebbero alle aziende di supportarne il costo.
Alla citata giurisprudenza di merito si è aggiunta anche autorevole dottrina, in particolare il dott. Giuseppe Bronzini (Presidente di Sezione della Corte di Cassazione), secondo cui “l’art. 3 della legge 604/66, richiamata in tutti i provvedimenti di blocco, è in radice inapplicabile ai dirigenti per l’art. 10 del medesimo testo di legge per cui non è possibile la sospensione temporanea di un potere che non è mai esistito” (“Il blocco dei licenziamenti in Italia e la sua compatibilità con il diritto“, in www.rassegnadirittolavoro.it).
Tra i giudici di merito favorevoli all’estensione del “blocco” ai dirigenti si segnala invece l’ordinanza del Tribunale di Roma del 15.10.21 (dott.ssa Rossi) che ha ritenuto che il riferimento al “giustificato motivo oggettivo non deve necessariamente essere inteso come richiamo complessivo alla legge n. 604/66“, e che il richiamo all’art. 3 mirerebbe a individuare solo la natura (oggettiva) della ragione posta a fondamento del recesso e non a delimitare l’ambito di applicazione soggettivo del divieto.
Anche la sentenza del Tribunale di Milano del 10.11.21 n. 2629 (dott. Pazienza), pur scrutinando una fattispecie riguardante uno pseudo-dirigente (si tratta di una figura dirigenziale, considerata da una remota giurisprudenza, le cui effettive mansioni non sono riconducibili alla declaratoria contrattuale del dirigente), ha ribadito che il “blocco” si debba applicare anche ai dirigenti. A supporto della propria tesi il giudice milanese, in contrasto con un principio ormai consolidato nella giurisprudenza, ha affermato che anche il licenziamento del dirigente richieda la sussistenza di un giustificato motivo e che “la giustificatezza oggettiva, di fonte contrattuale che integra la giustificazione oggettiva dei licenziamenti di dirigenti, è in rapporto di continenza rispetto al meno ampio giustificato motivo oggettivo“, individuando, altresì, una ratio di ordine pubblico che consentirebbe la compressione temporanea della libertà costituzionale delle imprese di cui all’art. 41 della Costituzione.
A otto mesi dalla scadenza del “divieto di licenziamento”, la giurisprudenza quindi risulta alquanto divisa sul punto, lasciando ancora aperta la questione e tenendo, in qualche modo, “sospesi” i licenziamenti intimati ai dirigenti nel periodo marzo 2020-ottobre 2021.
Al riguardo, per questa come per molte altre tematiche giuslavoristiche “controverse”, appare più che mai pertinente il richiamo del Presidente Giuseppe Bronzini secondo cui “il giudice nell’espletamento del proprio ufficio deve essere particolarmente cauto nello stabilire che una norma deve essere interpretata secondo ‘una interpretazione costituzionalmente orientata’ laddove viceversa c’è una norma positiva che lo obbliga ad una interpretazione univoca poiché così facendo tradisce il proprio ministero“.
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