È polemica su Luca Minniti, presidente del Collegio del Tribunale di Firenze che lo scorso 20 settembre ha negato il rimpatrio di un migrante in Tunisia in quanto il Paese non è considerato più sicuro. Nel corso di Quarta Repubblica, infatti, è stato diffuso un audio del 2021 in cui il magistrato sostiene che “il diritto di asilo va dato anche ai terroristi”.
Le dichiarazioni, conservate nell’archivio di Radio Radicale, risalgono a un convegno dal titolo “Un mare di vergogna, dai respingimenti formali alle omissioni dei soccorsi”. “L’articolo 10.3 della Costituzione non consente bilanciamento con anti-interessi dello Stato nemmeno con l’interesse alla sicurezza. Il diritto di asilo va riconosciuto anche al terrorista a certe condizioni”, questo nel dettaglio era stato l’intervento del magistrato. “Dobbiamo risalire dalle stanze dei giudici che esaminano ancora migliaia di domande di protezione internazionale, riconoscendo il diritto alla protezione internazionale e umanitaria alla maggioranza dei migranti sopravvissuti che arrivano nel territorio italiano”.
Luca Minniti, l’audio del 2021: “Diritto d’asilo va dato pure ai terroristi”. La polemica
La sentenza di rimpatrio negato emanata da Luca Minniti, insieme all’audio in cui il magistrato nel 2021 sosteneva che “il diritto di asilo va dato pure ai terroristi”, ha aperto uno squarcio nella giurisprudenza in tema di immigrazione. La sensazione infatti è che le ideologie personali dei giudici vadano in contrasto con le norme emanate dal Governo. L’esecutivo di Giorgia Meloni infatti con gli ultimi decreti ha inserito la Tunisia in cima alla lista dei Paesi sicuri per consentire alle autorità alla frontiera di accelerare le procedure per mettere in atto il rientro dei migranti nel caso in cui non abbiano diritto di essere accolti.
Il presidente del Collegio del Tribunale di Firenze, tuttavia, ha ritenuto che “la creazione a determinate condizioni di un elenco di Paesi sicuri consente ai legislatori nazionali di derogare ad alcuni diritti procedurali”, per cui “deve ritenersi sussistente un potere/dovere di controllo dell’autorità giurisdizionale ordinaria” tale da verificare “il legittimo inserimento di un Paese all’interno della lista da cui discende causalmente una limitazione dei diritti procedurali” per la domanda di asilo.