Tra le disposizioni maggiormente degne di nota della Legge di bilancio si segnala l’estensione di alcune misure in materia di sostegno al welfare. Oltre alla proroga di Opzione Donna e dell’Ape sociale, la Legge di bilancio per il 2021 ha disposto altresì la proroga dell’isopensione nonché l’ampliamento delle possibilità di accesso al contratto di espansione. In particolare, per quanto riguarda l’isopensione, canale di accesso al pensionamento anticipato ab origine introdotto dalla Legge Fornero a favore di quei lavoratori, interessati da eccedenze di personale, i quali raggiungano i requisiti minimi per il pensionamento nei 4 anni successivi alla cessazione del rapporto, la manovra per il 2021 amplia la possibilità di accedere alla versione estesa introdotta dalla Legge di bilancio per il 2018, in scadenza al 31 dicembre 2020, per ulteriori tre anni, pertanto sino al termine del 2023. 



La suddetta versione estesa dell’isopensione permette al lavoratore, dipendente di imprese che occupino mediamente più di 15 dipendenti, di andare in pensione in anticipo di 7 anni (in luogo degli originari 4 anni disposti dalla Legge Fornero), con onere a totale carico del datore di lavoro esodante il quale può ricorrervi unicamente nel caso di eccedenza di personale e previo accordo sindacale, validato dall’Inps, stipulato con le organizzazioni più rappresentative a livello aziendale. Durante l’isopensione il lavoratore percepisce un assegno sostitutivo della pensione, a carico del datore di lavoro e di importo pari al trattamento pensionistico spettantegli, nonché della relativa contribuzione correlata, fino alla maturazione dei requisiti minimi per il pensionamento (di vecchiaia o anticipato). 



Altro scivolo pensionistico volto ad accompagnare il lavoratore in attesa della maturazione del diritto alla pensione, il contratto di espansione, introdotto in via sperimentale per gli anni 2019 e 2020 a beneficio delle imprese con oltre 1.000 dipendenti, viene esteso dalla Legge di bilancio in commento, e limitatamente all’anno 2021, alle imprese di qualsiasi settore con almeno 500 dipendenti e, limitatamente alla possibilità di accedere al prepensionamento, sino a 250 unità, calcolate complessivamente nelle ipotesi di aggregazione di imprese stabile con un’unica finalità produttiva o di servizi. 



In particolare, tale strumento, annoverabile tra gli ammortizzatori sociali, consiste in un accordo, da stipulare in sede governativa con il ministero del Lavoro e le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nell’ambito di processi di reindustrializzazione e riorganizzazione delle imprese, i quali comportino una strutturale modifica dei processi aziendali finalizzati al progresso e allo sviluppo tecnologico dell’attività, nonché la conseguente esigenza di modificare le competenze professionali in organico mediante un loro più razionale impiego, prevedendo altresì l’assunzione di nuove professionalità.

In tale accordo può essere prevista, oltre ad assunzioni di personale e a progetti formativi volti ad adeguare le competenze dei lavoratori alle esigenze future, la possibilità per i lavoratori che si trovino a non più di 60 mesi dalla prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia, i quali abbiano maturato il requisito minimo contributivo, o anticipata, nell’ambito di accordi di non opposizione e previo esplicito consenso in forma scritta dei lavoratori interessati, di beneficiare, a fronte della cessazione del rapporto di lavoro e sino al raggiungimento della prima decorrenza utile del trattamento pensionistico (sostitutivo dell’attuale riferimento al “primo diritto a pensione”) di un’indennità mensile, commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro. 

Qualora la prima decorrenza utile della pensione sia quella prevista per la pensione anticipata, il datore di lavoro versa anche i contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto, ridotti di un importo equivalente alla somma della contribuzione figurativa. Inoltre, la parte di indennità a carico del datore di lavoro è ridotta di un importo equivalente alla somma della prestazione della Naspi per l’intero periodo di spettanza teorica della stessa al lavoratore. Si segnala altresì che, per le imprese o gruppi di imprese con un organico superiore a 1.000 unità lavorative che attuino piani di riorganizzazione e/o di ristrutturazione di particolare rilevanza strategica, e che si impegnino a effettuare almeno un’assunzione per ogni tre lavoratori che abbiano prestato il consenso, la riduzione dei versamenti a carico del datore di lavoro opera per ulteriori dodici mesi, per un importo calcolato sulla base dell’ultima mensilità di spettanza teorica della prestazione Naspi al lavoratore.

Oltre a intervenire sull’ambito di applicazione di tale strumento, la manovra per il 2021 introduce altresì l’obbligo per il datore di lavoro, a garanzia della solvibilità dello stesso, di produrre, in sede di presentazione della domanda all’Inps, una fideiussione bancaria (come avviene in caso di accesso all’isopensione) nonché di versare mensilmente all’Inps la relativa provvista economica al fine di garantire l’erogazione dell’indennizzo di accompagnamento alla pensione e la contribuzione figurativa. 

Sia l’isopensione che il contratto di espansione si inseriscono nell’ambito di quegli strumenti volti a facilitare l’accesso alla pensione di lavoratori aventi certi requisiti, prevedendo, al contempo, una consistente spesa a carico delle imprese. Tuttavia, giova rilevare come, mentre, in caso di accesso all’isopensione tutti i costi sono a carico del datore di lavoro, il contratto di espansione prevede un contributo da parte dello Stato, il quale integra l’indennità mensile spettante al lavoratore con il trattamento di Naspi e può altresì fornire all’impresa un ammortizzatore di durata massima pari a 18 mesi a beneficio dei lavoratori che accedono a piani di formazione.