Pur senza un accordo finale in commissione Bilancio (è quindi saltato il “mandato al relatore”), il testo della manovra fiscale arriva oggi all’ultimo voto, in un rush che vuole il definitivo via libera con un leggero anticipo rispetto al timing segnato dai precedenti Governi.
Tra le novità (flat tax incrementale, passaggio da 4 a 3 aliquote, semplificazione della tax expenditure, Reddito di cittadinanza e altro), per il turismo (comparto Horeca hotellerie-restaurant-café) vengono introdotte “modifiche alla disciplina delle prestazioni occasionali e stagionali”. In sostanza, si rieditano i voucher per il “lavoro accessorio”, anche se non è un vero ritorno al passato, ai buoni cartacei cancellati nel marzo del 2017.
Come avevamo già anticipato su queste pagine, viene mantenuto il sistema telematico Inps per gestire e retribuire i lavoratori per le prestazioni saltuarie tramite il contratto di prestazione occasionale; sale l’importo massimo dei voucher erogabile in un anno dal datore di lavoro e aumentano le dimensioni delle aziende che possono usufruire di questo genere di prestazioni (codici Ateco 93.29.1). Il limite massimo di compensi erogabile nel corso di un anno civile da ciascun utilizzatore è elevato da 5.000 a 10.000 euro (per la totalità dei prestatori). Resta fermo a 5.000 euro il compenso massimo che ogni lavoratore può percepire nel corso dell’anno.
Gli utilizzatori possono ricorrere a questa tipologia di contratto anche se hanno alle proprie dipendenze (a tempo indeterminato) 10 lavoratori, anziché 5 come stabilito in precedenza.
“Non è la necessità più impellente in ambito turistico, ma comunque i voucher sono sicuramente uno strumento utile ad operare più agevolmente nella legalità per lavori saltuari e non continuativi”, ci commenta Marina Lalli, presidente di Federturismo Confindustria.
I buoni-lavoro sono invece contestati dai sindacati (come fu fin dalla prima comparsa), che anche stavolta mettono in guardia dall’utilizzo dei voucher pensati per lavori occasionali ma di fatto utilizzati poi quali retribuzioni per occupazioni continuative, senza gli istituti previsti con i contratti collettivi di lavoro, come Tfr, ferie, tredicesima. I voucher, infatti, non danno diritto d indennità di malattia, maternità, disoccupazione o assegni familiari, sono invece previste una copertura Inail (7%) e una Inps (13%) automatica, e sono esenti da imposizione fiscale, senza incidere sullo status di disoccupato o inoccupato.
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