La Corte di Cassazione annuncia lo stop al mantenimento dei figli maggiorenni se gli stessi rinunciano alla volontà di lavorare e mantengono la posizione di disoccupati o inoccupati. Da ora in poi verranno presi in causa una serie di accorgimenti e cambiamenti importanti.
Dunque non varrà più solo ed esclusivamente l’età anagrafica del figlio, ma soprattutto le sue volontà e intenzioni che esprime e attua con comportamenti specifici. Ad esempio, un figlio 30enne con una laurea ma disoccupato, può richiedere il mantenimento?
Mantenimento figli maggiorenni: non è più un “obbligo”
L’obbligo del mantenimento dei figli maggiorenni non è più un obbligo (come previsto dall’ordinanza numero 2259 del 2024 che ha messo alla luce un caso delicato con un divorzio dei genitori).
Oggi le nuove generazioni sono più libertine, rallentano la formazione lavorativa e tardano a loro volta l’uscita dalla casa dei genitori. Ma con la nuova sentenza le regole potrebbero essere ben più rigide e forse rivolte ad incentivare l’indipendenza.
Quello a cui fa riferimento la sentenza è il caso di un genitore divorziato che mantiene il figlio maggiorenne (in caso di disabilità o qualora fosse minorenne allora l’obbligo vigerebbe senza limiti), anche laddove gli possa lavorare o trovare una occupazione.
Per stabilire se sussistono le reali condizioni per non dare più gli alimenti al figlio maggiorenne, sarà il Giudice a dar sentenza. Dunque il genitore non può interrompere il mantenimento di sua spontanea volontà.
L’obbligo del giovane
Il giudice valuterà le intenzioni e i comportamenti di un giovane che dopo il diploma o la laurea dovrebbe essere spinto alla ricerca di un’occupazione. Laddove passi molto tempo e la situazione non cambi, per il giudice può evidenziarsi un comportamento di inerzia.
Dato che è difficile dimostrare se il figlio non sia realmente intenzionato a trovare un lavoro, se avesse reali difficoltà oppure se è la pigrizia a far da padrone, il Giudice potrebbe sancire lo stop al mantenimento obbligatorio una volta compiuto il 30esimo anno d’età o anche prima di quest’età laddove il figlio:
- Non si iscriva al centro per l’impiego;
- Rifiuti stage, tirocini o attività lavorative per iniziare;
- Non consegua alcun corso formativo e né tanto meno cerchi una occupazione.
Dunque il Giudice, in conclusione, valuterà il principio di auto responsabilità relativo all’eventuale stop del mantenimento dei figli maggiorenni.