Maria Luisa Missiaggia, avvocato matrimonialista, è intervenuta ad 1 Mattina, in onda su Rai 1, per parlare delle questioni relative all’assegno di mantenimento per i figli delle coppie separate e divorziate. “La cassazione si è consolidata sull’orientamento che se uno dei due genitori non paga l’assegno ai figli”, spiega l’avvocata, “devono provvedere i nonni. I figli vanno mantenuti obbligatoriamente per tutto il tempo della loro crescita, fino all’indipendenza economica”.
“Se uno dei due genitori”, ripete l’avvocata Maria Luisa Missiaggia parlando del mantenimento dei figli in caso di divorzio, “soprattutto con dolo, si sottrae al pagamento dell’assegno intervengono gli ascendenti”. Similmente, “se si perde il lavoro mentre si paga l’assegno si potrebbe avere una riduzione, ma si ritorna anche all’argomento nonni. Si perde il lavoro, si è disoccupati, ma bisogna comunque provvedere all’assegno di mantenimento, e se non si riesce con le proprie sostanze, devono intervenire i nonni”.
Maria Luisa Missiaggia: “Il mantenimento dura fino ai 32 anni”
Parlando sempre di mantenimento, l’avvocata Maria Luisa Missiaggia spiega anche che “si pensa che si mantiene i figli fino ai 18 anni, ma in realtà è almeno fino ai 32, se non lavorano. Vero è che se non manifestano un interesse a studiare o cercare un lavoro, l’assegno può essergli revocato”. In caso di mancato adempimento, invece, “si perde l’affidamento, si perde la responsabilità genitoriale, ma non perde il diritto di visita”.
Sul diritto di visita nel contesto del mancato pagamento del mantenimento, l’avvocata spiega che “questo secondo me andrebbe rivisto perché un genitore che non paga è una persona inidonea genitorialmente, che non può insegnare dei valori ai figli e, dunque, anche frequentarlo potrebbe essere un problema. Ci sono anche casi in cui si rischia il carcere, ma è una soluzione residuale quando questa omissione è fatta con dolo, pur avendo le possibilità economiche”. In conclusione, l’avvocata spiega che in Italia non sono concessi accordi prematrimoniali, perché “non possiamo accordarci sui cosiddetti diritti indisponibili cioè il mantenimento dei figli, della moglie o sull’assegnazione della casa”.