Negli ultimi tempi sempre più spesso si assiste a ricorsi presentati al Tar da studenti che non accettano o la bocciatura o la valutazione dei docenti. Da ultimo è stato presentato un ricorso anche da una studentessa che non ha accettato il voto della maturità, pari a 80/100, che differiva rispetto alla media raggiunta nel corso dei 5 anni delle superiori. Il Tribunale amministrativo però non ha ritenuto valide le ragioni addotte dalla ricorrente.



Nello specifico la ragazza ha deciso di impugnare le valutazioni della prova scritta e orale che hanno portato all’esito finale dell’esame di stato dell’a.s 2021/22, ritenuto inadeguato rispetto al proprio merito e non rispondente al percorso di studi compiuto. A sostegno del ricorso, come riporta Orizzonte Scuola, la ragazza ha dedotto l’illogicità e la contraddittorietà della motivazione dei giudizi relativi alla prova orale e alla prova scritta di italiano, oltre che la loro non corrispondenza con la media riportata durante il quinquennio di studi.



VOTO MATURITÀ NON ACCETTATO: IL TAR RIGETTA IL RICORSO, LE RAGIONI

Il TAR ha esaminato le ragioni della studentessa e ha verificato le valutazioni della prova scritta e orale, rigettando il ricorso. Il ragionamento effettuato dal tribunale è partito dal fatto che il giudizio reso dalla Commissione in merito alle prove censurate dalla ricorrente, sulla base di una griglia di correzione e mediante l’attribuzione di un punteggio numerico su analitici criteri di valutazione, è stato sufficientemente motivato. Il Tar ha rammentato inoltre l’orientamento giurisprudenziale, secondo cui i giudizi in esame costituiscono espressione di ampia discrezionalità tecnica, sindacabile dal giudice amministrativo soltanto per macroscopiche ed evidenti illogicità (Cons. St., sez. I, parere n. 1110/2021). Per consolidata giurisprudenza, “in tema di valutazione dell’esame di maturità la griglia di motivazione, che include i sotto-criteri, può costituire congrua motivazione dell’attività svolta dalla Commissione.”



Con sentenza n. 15206 del 13 ottobre 2023 il tribunale amministrativo ha così rigettato il ricorso e ha affermato che i due giudizi sono sostanzialmente diversi, seppur dotati di peso concorrente: il giudizio di ammissione, trasformato in credito, concorre infatti al giudizio finale, ma non è vincolante ai fini della valutazione delle prove d’esame; altrimenti, l’esame di Stato “risulterebbe privo di rilevanza propria se vi fosse un vincolo determinato dalle valutazioni espresse in relazione ai risultati conseguiti nell’anno scolastico ed in quelli degli anni precedenti” .