Il Ministro delle imprese e del made in Italy (Mimit) con il decreto n. 151 del 27 ottobre che entrerà in vigore dal 15 novembre prossimo ha regolamentato la figura del “mediatore familiare”. Il suo ruolo, come riportato da Italia Oggi, è quello di aiutare le coppie ad arrivare a un accordo in caso di divorzio o di separazione, anche relativamente alla questione dell’affidamento dei figli o della divisione dei beni attraverso un metodo alternativo di risoluzione delle controversie.
L’obiettivo è il “raggiungimento di un accordo direttamente e responsabilmente negoziato e con riferimento alla salvaguardia dei rapporti familiari e della relazione genitoriale, ove presente”. In altri termini, l’evitare conflitti nel momento in cui si presentano problemi relazionali tra le due persone coinvolte. È per questo motivo che il professionista in questione deve essere una figura “terza e imparziale”. Il suo intervento può avvenire prima, durante o dopo l’evento separativo. Il compenso, come stabilito dalla normativa, comprende una parte di tariffa da stabilire per l’attività professionale e un extra di 40 euro per ogni incontro necessario a risolvere le problematiche.
Mediatore familiare aiuterà coppie a divorziare e gestire affidamento dei figli: come diventarlo
In molti, in vista dell’entrata in vigore del decreto che ha regolamentato la figura del “mediatore familiare”, si stanno domandando come è possibile diventarlo. I requisiti indicati negli articoli 3, 4 e 5, oltre all’assenza di condanne o pendenze penali a proprio carico, sono il possesso di un’attestazione rilasciata dalle associazioni professionali iscritte nell’elenco del Mimit o in alternativa il possesso di una certificazione di conformità rilasciata da organismi di certificazione accreditati dall’organismo unico nazionale di accreditamento. In alternativa, è riconosciuto come requisito sufficiente anche il documento che certifichi il conseguimento del diploma di laurea almeno triennale nell’area disciplinare umanistico-sociale.
I professionisti di questo genere, tuttavia, erano già presenti. È per questo motivo che, viene chiarito, l’attività resta consentita a coloro che sono già in possesso “dell’attestato di mediatore familiare, conseguito con la frequenza di un corso di almeno duecentoventi ore e il superamento dell’esame finale, e documentano lo svolgimento di attività di mediazione familiare nel biennio precedente”. È diventata in tal senso obbligatoria la formazione iniziale e continua. Alle 240 ore di lezioni teorico-pratiche vanno aggiunte non meno di 80 ore di pratica guidata ed un esame finale.