Il legislatore è intervenuto anche sulla questione delle mediazioni deliberate dagli amministratori condominiali. Da questo momento in poi gli amministratori potranno condurre autonomamente la mediazione anche senza aver ottenuto preventivamente l’autorizzazione dell’assemblea.

Mediazione condominiale: l’amministratore può procedere autonomamente

Una volta che il legislatore avrà ottenuto la proposta, sarà obbligato a trasmettere all’assemblea i caratteri dell’accordo e quest’ultima avrà tre mesi per deliberare l’approvazione oppure il rigetto. La durata della decisione da parte dell’assemblea dovrà essere non superiore di 3 mesi salvo proroga da entrambe le parti con un massimo di altri tre mesi.



Una procedura che aiuterà a snellire i tempi delle liti condominiali anche se, in merito a questa questione il legislatore ha espresso qualche perplessità.

In caso di opposizione al decreto ingiuntivo per il recupero della morosità condominiale spetterà al condominio avviare la procedura di mediazione dopo lo svolgimento della prima udienza che ha l’obiettivo di valutare l’eventuale richiesta di sospensione dell’efficacia dell’ordine di pagamento sollevata dal condominio per azione del relativo amministratore.



Il condominio comunque potrà anche individuare preventivamente un organismo competente per la mediazione che possa agire direttamente per trovare una soluzione nei casi di litio condominiali.

Oggi la mediazione civile può essere effettuata anche online ed è una valida alternativa rispetto ai metodi tradizionali.

Tuttavia la quasi totale sospensione della riforma del condominio del 2012 rappresentata dall’articolo 71 quater disp. att. cc. ha creato molte perplessità: sì infatti la normativa precedente funzionava a livello giuridico, il legislatore ha voluto privilegiare l’elemento riguardante i tempi delle liti e delle mediazioni.



Mediazione condominiale: i limiti della riforma Cartabia

È stato dunque ritenuto che il doppio passaggio in assemblea all’avvio e alla conclusione del procedimento facesse inutilmente militare ai tempi delle mediazioni delle controversie condominiali. Se questo elemento possa essere stato portatore di ulteriori danni, non lo sappiamo ma la riforma Cartabia ha inteso assicurare alla mediazione una reale funzione conciliativa che non fosse propedeutica al processo civile, ma che potesse evitarlo.

È chiaro che l’amministratore che è debba procedere alla mediazione, debba essere necessariamente consapevole delle posizioni di tutti i condomini, rispettando così le disposizioni del codice civile all’articolo 1131.

Ma proprio l’eliminazione di questo passaggio propedeutico, sembra costituire non un acceleratore, bensì un rallentamento che in alcuni casi potrebbe anche essere considerato dannoso.