Fermato per violenza sessuale ai danni di una minorenne, un migrante ha vinto un ricorso per riottenere l’accoglienza tolta dal perfetto. La vicenda riguarda un cittadino nigeriano di trent’anni che aveva richiesto la protezione internazionale. In attesa della decisione, era stato accolto e sistemato in un centro di accoglienza a Firenze. Nel settembre 2017 il prefetto gli revocò le misure di accoglienza dopo essere stato arrestato in flagranza per violenza sessuale su una minorenne. Il tribunale di Firenze poco dopo convalidò l’arresto. A inizio 2018 il migrante si mosse per vie legali, facendo ricorso contro il provvedimento e si rivolse al Tar della Toscana, lamentando il fatto che il prefetto non aveva tenuto conto delle condizioni di salute mentale, perché da una relazione medica messa agli atti è affetto da deficit intellettivo di una certa rilevanza.



Inoltre, non fu neppure avvisato dell’avvio del procedimento del prefetto. Ma soprattutto mise in luce la contraddizione dell’Italia con le norme europee. Alla fine il migrante ha avuto ragione, perché il Tar ha accolto il suo ricorso. Nella sentenza, come riportato da Repubblica, si indica che il sistema di accoglienza per i richiedenti protezione internazionale si basa su una direttiva europea (la 2013/33), che «obbliga gli Stati membri dell’Unione a garantire ai richiedenti condizioni materiali di accoglienza che assicurino loro il sostentamento e ne tutelino la salute fisica e mentale. Si tratta di un vero e proprio obbligo che grava sugli Stati membri».



SENTENZA TAR SI APPELLA A DIRETTIVE EUROPEE

La legge italiana stabilisce che il prefetto di una provincia ha facoltà di revocare l’accoglienza anche per «comportamenti gravemente violenti», come nel caso delle molestie sessuali. Invece nella direttiva europea la revoca è prevista solo per altri casi. Davanti a gesti violenti, secondo l’Europa possono essere applicate solo le sanzioni, che devono essere proporzionali alle accuse. Inoltre, va garantito sempre un tenore di vita dignitoso al richiedente asilo, ma la revoca dell’accoglienza non glielo consentirebbe. Dunque, per l’Europa vanno adottate sanzioni intermedie senza ricorrere alla revoca. Il problema è che in Italia non esistono. Il Tar della Toscana, annullando tale revoca, parla quindi di una «conclusione obbligata», in quanto «l’interpretazione fornita dal Giudice comunitario vincola i Giudici degli Stati membri e, in specifico, questo Collegio». Gli Stati membri, quindi, «sono obbligati a dare attuazione alle norme comunitarie».

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