LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE SUL REATO DI IMMIGRAZIONE CLANDESTINA

Il reato penale che in Italia vieta l’immigrazione clandestina – ovvero il divieto di “ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato” – non solo non va depenalizzato ma non è nemmeno incostituzionale: lo ha stabilito la Consulta nella sentenza n.88 presentata oggi, martedì 14 maggio 2024 con relatore il giudice Luca Antonini. Nello specifico, la Corte Costituzionale sancisce che l‘articolo 1, comma 4, del decreto legislativo n. 8 del 2016 «non è costituzionalmente illegittimo».



Tale articolo esclude di fatto dalla depenalizzazione il reato di immigrazione clandestina in Italia, previsto dal teso unico sull’immigrazione: la questione affrontata dalla Consulta in camera di consiglio oggi nasce dal Tribunale di Firenze il quale riteneva che l’esclusione della depenalizzazione violasse l’articolo 76 della Costituzione italiana. Secondo i magistrati fiorentini la legge delega 67 del 2014 puntava a far depenalizzare diversi reati tra cui proprio quello di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato, «in quanto anch’esso punito con la sola pena pecuniaria dell’ammenda».



“DIVIETO DI INGRESSO E SOGGIORNO ILLEGALE NON VA DEPENALIZZATO”: COSA VUOLE DIRE LA SENTENZA DELLA CONSULTA

Nel provare a tradurre il linguaggio giuridico della Corte Costituzionale, il reato penale di immigrazione clandestina risulta legittimo e costituzionale e non va depenalizzato come “richiedeva” il Tribunale di Firenze facendo riferimento ad una legge del 2014. Quella stessa legge delega, al fine di selezionare i reati che avrebbero dovuto essere depenalizzati – secondo la Consulta – utilizza due criteri: in primis quello della depenalizzazione “cieca”, ovvero «la trasformazione in illeciti amministrativi dei reati puniti con pena pecuniaria, eccetto quelli legati a certe materie specifiche»: in secondo luogo, la depenalizzazione nominativa che invece «prevede la medesima trasformazione per taluni reati specificamente individuati».



Il reato di ingresso e soggiorno illegale (immigrazione clandestina) secondo i giudici della Consulta, rientra nella seconda casistica, ovvero tra i reati esclusi specificamente dalla depenalizzazione: per questo motivo l’articolo 1, comma 4, del decreto legislativo n. 8 del 2016 «non contrasta con il principio della depenalizzazione “cieca”», come in eco evocava il Tribunale di Firenze. Provando ad uscire dal linguaggio “burocratico” e giuridico della Corte Costituzionale, la sentenza ha stabilito che mantenere il reato di immigrazione clandestina in Italia come effettivo reato penale, e invece non trasformarlo in un mero illecito amministrativo, è conforme alla legge delega e non viola alcun articolo della Costituzione.