STOP OBBLIGO SENSORI PER ANGOLO CIECO: TUTTO DA RIFARE A MILANO

Il Comune di Milano aveva imposto a bus e camion, a seguito di una serie di incidenti mortali che si erano verificati nei mesi precedenti, di dotarsi di sistemi di segnalazione dell’angolo cieco per potere entrare in città: ora però il Tar della Lombardia annulla l’ordinanza. Vigeva il divieto di accesso nelle zone di area B e C di bus e camion sprovvisti di questi sensori. L’obbligo risale al 1° ottobre scorso, ed era entrato in vigore dal giorno successivo con la seguente disposizione: dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.30 alle 19.30, tutti i i mezzi pesanti potevano circolare nella Ztl di Area B – che corrisponde a quasi tutta la città – soltanto se dotati di sistemi di rilevamento della presenza di pedoni e ciclisti, sia in prossimità della parte anteriore del veicolo sia sul lato del marciapiede, e di emettere un segnale di allerta.



Oltre che di apposito adesivo che segnala il pericolo dovuto all’angolo cieco. Il Tar Lombardia ha però bocciato la previsione di Palazzo Marino. Il ricorso sul citato provvedimento comunale era stato presentato da aziende di trasporto e Assotir con due reclami differenti che successivamente erano stati riuniti. E a quanto pare il Tar, come apprendiamo dall’Ansa, non solo lo ha accolto ma ha anche annullato integralmente gli atti del Comune di Milano.



COSA HA DECISO IL TAR SULL’OBBLIGO COMUNALE

Il Tar Lombardia ha dato ragione ai ricorrenti stabilendo che il Comune non ha le competenze per normare in materia di circolazione stradale per quanto riguarda ordine pubblico e sicurezza su cui ha competenze “esclusive” lo Stato. Il Tar ha sottolineato al riguardo che “il codice della strada ha accentrato presso gli organi centrali, con scelta esente da profili di manifesta incongruità, l’omologazione e l’approvazione sia dei dispositivi di controllo e regolazione del traffico” sia “dei dispositivi ulteriore di marcia.



Le Regioni possono intervenire su temi che riguardano la tutela della salute, mentre i comuni possono “istituire aree a traffico limitato nei centri abitati (Aree B e C di Milano nel caso di specie) per ‘esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale“. E in questo caso “è palese che un dispositivo volto a scongiurare incidenti in danno di pedoni e ciclisti risponda ad un’esigenza di ordine pubblico e sicurezza, del tutto estranea a componenti incidenti sull’ambiente e i beni culturali ma invece ‘funzionale alla tutela dell’incolumità personale’ per ‘prevenire una serie di reati (…) come l’omicidio colposo e le lesioni colpose‘”. Nel verdetto si legge inoltre che l’annullamento coinvolge “i veicoli di categoria M2 ed M3 destinati al trasporto di persone e quelli di categoria N3, destinati al trasporto merci con massa superiore a 12 tonnellate“. Per quanto riguarda i mezzi di categoria N2 (trasporto merci con massa superiore a 3,5 tonnellate, ma inferiore a 12 tonnellate), “essi sono raggiunti dall’annullamento in quanto la previsione impugnata si riferisce loro ed è inscindibilmente connessa con quella relativa ai mezzi di categoria N3“. Intanto Palazzo Marino ha annunciato di rivolgersi al Consiglio di Stato.