Milano. Pisapia, oggi, ha inviato una lettera ai 440mila alunni di elementari, medie e superiori che, oggi, iniziano a frequentare le lezioni in tutta la provincia di Milano. E, già che c’era, si è sentito in dovere di sottolineare come le scuole paritarie abbiano un po’ meno valore delle altre. Quando in realtà «nell’ambiente giuridico lo sanno tutti: a livello di dottrina e prassi, in campo giurisprudenziale, politico e istituzionale, tale distinzione non ha più alcun senso» commenta, raggiunta da ilSussidiario.net, Annamaria Poggi, docente di diritto Costituzionale presso l’Università di Torino. Pisapia non ha espresso il proprio pensiero in maniera manifesta. Lo ha fatto citando – come se fosse doveroso farlo in quel contesto – l’articolo 33 della Costituzione: «Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato». Che bisogno c’era di ricordarlo nel fare gli auguri ai ragazzi? «C’è un nodo ideologico di fondo. Perché Pisapia, da giurista, non può non sapere come stiano le cose», dice la Poggi. Ci sono stati, infatti, una serie di passassi storici che, il primo cittadino di Milano, noto per essere un fine conoscitore della giurisprudenza, difficilmente potrebbe ignorare. «Non c’è il minimo dubbio che, quando la Costituzione fu adottata, quel tipo di comma aveva un’interpretazione netta: i privati potevano dar vita a scuole. Ma, queste scuole, in quanto tali, non potevano ricevere sostegni della Stato», spiega. Tuttavia, «tale interpretazione ha retto – aggiunge -, nella dottrina come a livello politico e istituzionale, sino agli Anni ’90. Nel ‘94, in particolare, vi fu un sentenza storica della Corte costituzionale. In essa si affermava che si poteva fare una distinzione tra i due tipi di scuole.  Ma non gli tra gli alunni che le frequentavano. Per cui si stabilì che anche gli alunni delle private, in quanto alunni, dovevano ricevere sussidi». L’ente pubblico non poteva più stabilire, ad esempio, che il buono per la mense spettasse all’alunno della scuola pubblica, e a quello della privata no. La differenza tra i due modelli, tuttavia, restava in vigore. «Con l’adozione della legge paritaria, la Legge Berlinguer del 2000, si introduce il secondo passaggio fondamentale. Cambia sia la dottrina che la prassi politico-istituzionale. Da quel momento diventa chiaro a tutti che la distinzione, così come interpretata fino a quel momento, viene a cadere».



La scuola cosiddetta privata, infatti, risulta, ad oggi, a tutti gli effetti pubblica: «è la risultante di quello che la legge introduce come sistema pubblico di istruzione. Che è composto dalle scuole statali e dalla paritarie». L’articolo 33 continua a sussistere, ma la sua interpretazione subisce una restrizione. «Continuano a non ricevere sussidi quegli enti scolastici che non adottano i criteri previsti dalla legge del 2000, come gli “esamifici”, “i due anni in uno” ecc…. Viene, cioè, limitato il concetto di “privato” a quelle scuole che non svolgono una funzione pubblica ma fanno unicamente business». La dicitura, «senza oneri per lo Stato», quindi, per le paritarie, di fatto decade.«Oggi, infatti, abbiamo una quantità indescrivibile di leggi regionali e statali che prevedono il finanziamento diretto delle paritarie». Il che non significa certo ignorare la Costituzione. «La Carta è stata interpretata in maniera evolutiva. Esiste una distinzione nota nell’ambiente, tra Costituzione formale e materiale». E’ presumibile che, anche di tale distinzione, Pisapia ne fossse al corrente.



 

(Paolo Nessi

Leggi anche

Financial Galà a Milano il 18 novembre 2024/ "La strada per la crescita delle PMI è la quotazione in borsa"