Il presidente della Regione Lombardia, Roberto Formigoni, ha sottolineato che se la Lega Nord non sosterrà la nuova giunta, scioglierà il Consiglio e si andrà al voto il prima possibile. Roberto Salvini, segretario del Carroccio, ha ribattuto di non avere paura delle elezioni a gennaio. La questione, per il leader lumbard, è soltanto “se e con quanti uomini entrare nella nuova giunta per fare alcune cose nei pochi mesi che rimangono”. Formigoni nel frattempo ha annunciato di non avere nessuna intenzione di ricandidarsi per un eventuale quinto mandato. Ilsussidiario.net ha intervistato Stelio Mangiameli, professore di Diritto costituzionale dell’Università di Teramo.
La Costituzione e la legge italiana consentirebbero un quinto mandato di Formigoni?
La legge 165 del 2004 prescrive un limite di due mandati per i presidenti delle Regioni. La norma è entrata in vigore nel 2004, e da allora Formigoni si è ricandidato per altre due volte, nel 2005 e nel 2010. Qualora il governatore decidesse di ricandidarsi nuovamente, dovrebbe fare leva sul fatto che quest’ultimo mandato non sarà completato, in quanto non si arriverà al 2015.
Che cosa ne pensa di questa interpretazione?
E’ una lettura che potrebbe dare adito a seri ricorsi contro la candidatura di Formigoni. Il vincolo della non rieleggibilità sarebbe interpretato come svolgimento integrale dei mandati previsti dalla legge. In caso di scioglimento anticipato, il mandato non sarebbe integrale e dunque Formigoni potrebbe decidere di non farlo conteggiare.
E quindi?
Il limite dei due mandati vale anche se il secondo è interrotto dallo scioglimento anticipato. Anche perché il potere di decidere le nuove elezioni è nelle mani dello stesso presidente della Regione, il quale si dimette per sciogliere il Consiglio. Si potrebbe quindi addirittura pensare che lo scioglimento anticipato sia fatto con l’intenzione di aggirare la disposizione sul limite dei due mandati. Questa interpretazione non reggerebbe, e Formigoni dunque non si può ricandidare perché sarebbe una forzatura oltre ogni limite della disposizione legislativa.
Per quale motivo allora, se il limite è di due legislature, nel 2010 Formigoni si è potuto ricandidare per il quarto mandato?
Prima del 2004 per i presidenti delle Regioni non esisteva alcun limite di candidabilità. In seguito nella legge 165, prevista dall’articolo 122 della Costituzione, è stato definito un massimo di due mandati. Questo limite però non è retroattivo, ma vale dal momento dell’entrata in vigore della legge. L’interpretazione che si dà è che a partire dal momento in cui è stata modificata la legge, prevedendo il limite alla ricandidatura, si devono contare i due mandati. Alla luce di questa interpretazione, Formigoni ha potuto ricandidarsi sia nel 2005 sia nel 2010.
Chi ha formulato questa interpretazione?
Il fatto che non ci sia una clausola di retroattività, cioè che la modifica non sia stata imputata espressamente anche ai mandati già esercitati, fa propendere naturalmente per questa interpretazione. Non c’è nessun organo giudiziario che si sia pronunciato in merito, ma appare evidente che la le
A questo punto quali sono i tempi tecnici per il voto?
La legge regionale prevede dei termini entro cui va adottato il decreto di convocazione dei comizi, ma il decreto concretamente lo approva il presidente. Bisognerà quindi innanzitutto dichiarare decaduto il Consiglio e la legislatura. Da quel momento decorrerà il termine per la fissazione delle elezioni, e la discrezionalità a stabilire la data esatta spetterà al presidente della Regione.
Quindi quando si voterà?
Nel caso della Regione Lombardia lo scioglimento anticipato ancora non è stato decretato e dovrebbe decidersi ora. Nel momento in cui deciderà, il presidente della Regione avrà il potere di fissare le elezioni entro il termine di 90 giorni dallo scioglimento. Se Formigoni lo farà subito o ci sarà un altro atto interruttivo della legislatura, come il voto di sfiducia o le dimissioni in blocco della maggioranza, decorrerà il termine per fissare le elezioni e si voterà entro gennaio. Se invece si attenderà gennaio, le elezioni si terranno in aprile.
La stessa data delle elezioni nella Regione Lazio?
No, in quanto il Consiglio regionale del Lazio ormai è stato sciolto il 27 settembre, e dunque decorre il termine di 90 giorni, per il quale bisognerà fissare le elezioni prima di Natale, nonostante tutti i problemi che la Polverini sta sollevando per prolungare il termine.
(Pietro Vernizzi)