“La Famiglia e Il Diritto”: è il titolo della mostra che la Libera Associazione Forense allestirà, presso la fiera di Milano city, dal 29 maggio al 2 giugno, nell’ambito delle manifestazioni del Family 2012. Ecco di seguito il sunto di una delle tavole della mostra.

 

“La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.



 Il matrimonio è ordinato sulla eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare”

 – Articolo 29 Costituzione.

“E’ dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio

La legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima



 – Articolo 30 Costituzione

 

Il dettato dei citati articoli della Costituzione – in particolare dell’art.29  –  costituisce esito di un complesso iter procedimentale, che sotto il profilo storico fu condizionato – nel quadro del più ampio conflitto tra laici e cattolici nell’Italia del dopoguerra – dalla questione dell’introduzione del divieto di divorzio nella Carta Costituzionale e, con essa, dalla questione della legittimazione dei partiti politici, di ispirazione cristiana e non, a rappresentare anche l’elettorato cattolico.

Nonostante ciò il dibattito sulla definizione di famiglia come “società naturale fondata sul matrimonio” appare univocamente riferito dai Costituenti alla concezione all’epoca predominante, recepita dal legislatore del 1942 e come tale implicitamente intesa nel dibattito: la famiglia legittima ‘in senso stretto’ o coniugale, fondata sul matrimonio, cioè su un vincolo validamente istituito secondo le leggi vigenti, per mezzo del matrimonio civile ovvero del  matrimonio celebrato avanti al ministro del culto cattolico e producente effetti civili.



Tramite questa concezione, permeata dai valori della tradizione giudaico-cristiana dell’Occidente, lo Stato Italiano riconosce la famiglia come dato ‘di natura’, realtà costituita dall’unione affettiva stabile tra due soggetti di sesso diverso, basata sulla condivisione reciproca di obblighi, progetti e valori morali;formazione sociale a cui l’ordinamento giuridico riconosce senso a valore nella misura del servizio reso ai suoi componenti quale mezzo di crescita della loro personalità, ed alla società intera, per la caratteristiche di stabilità affettiva, di solidarietà, di generatività che ne contraddistinguono le relazioni, con riverbero positivo sull’intero tessuto sociale. 

La tutela della famiglia così affermata viene attuata concretamente attraverso la particolare tutela dei due rapporti fondamentali di diritto familiare: quello di coniugio e quello di filiazione. In questi due rapporti avviene la protezione prevalente degli status della famiglia –  quelli di  coniuge e di figlio legittimo –  e attraverso la tutela di tali rapporti avviene la tutela del nucleo, che è protezione della sua unità.

Questa tutela non è in alcun  modo contraddetta  dal “dovere e diritto dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli , anche se nati fuori dal matrimonio”: ne riceve, piuttosto, implicita conferma, tramite l’armonizzazione di tutti ‘i beni’ riconosciuti e tutelati: – da una parte la famiglia legittima e, in essa, lo  status di figlio legittimo; – dall’altra la posizione personale del figlio nato fuori dal matrimonio, riconosciuta peraltro di contenuto analogo allo status predetto.

Le norme costituzionali dedicate alla famiglia hanno carattere immediatamente precettivo: vincolano il legislatore ordinario e l’interprete.  Ciò significa che – pur contemplando concetti  duttili come quelli di ‘famiglia’ e ‘matrimonio’, evolutivamente interpretabili sulla base delle trasformazioni dell’ordinamento e dell’evoluzione dei costumi – le norme costituzionali non consentono interpretazioni abrogative, nè interpretazioni che  – incidendone sostanzialmente il nucleo – le modificano, così da includervi fenomeni e problematiche non considerati in alcun modo quando furono emanate.

In tal senso si è autorevolmente espressa la Corte Costituzionale in una nota sentenza del 2010 (sent.n.138/10), con cui ha dichiarato in parte inammissibili ( in riferimento agli artt.2 e 117  Cost.), in parte non fondate (con riferimento agli artt.3 e 29 Cost) le questioni di legittimità costituzionale sollevate dai giudici remittenti in merito ad alcune norme del codice civile (artt. 93, 96, 98, 107, 108, 143, 143 bis, 156 bis) che – sistematicamente interpretate  – non consentono nel nostro ordinamento ‘che le persone di orientamento omosessuale possano contrarre matrimonio con persone dello stesso sesso’.

Per altro verso va rilevato che l’impianto costituzionale della famiglia non determina alcuna violazione di vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. A tale riguardo la stessa Corte Costituzionale, nella sopracitata sentenza, ha considerato che le norme di riferimento della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (art.12 CEDU) e della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (art. 9 Carta di Nizza) nell’affermare il diritto di sposarsi e di formare una famiglia rinviano  alle leggi nazionali che ne disciplinano l’esercizio.

La disciplina in materia di matrimonio e famiglia è pertanto affidata alla discrezionalità dei Parlamenti nazionali, senza imposizione di alcun divieto né vincolo a livello sovranazionale.

 

(Marilena Chessa)

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