Il giudice monocratico del Tar del Lazio ribalta le carte sull’obbligo vaccinale. Il Tar della prima sezione si è pronunciato sull’annullamento della sospensione degli stipendi dei militari no vax, ovvero coloro che non si sono sottoposti all’obbligo vaccinale. Come riporta l’agenzia Dire, da Itamil era stato presentato un provvedimento di contestazione per quanto riguardava l’obbligo per i militari. Il ricorso al tribunale amministrativo era stato presentato lo scorso 8 febbraio dai 23 militari che non avevano accettato di sottoporsi all’inoculazione. Il ricorso era stato presentato tramite lo studio legale Monte e Itamil, l’organizzazione sindacale italiana dei militari. Nel dettaglio, i 23 militari avevano contestato la sospensione dello stipendio e l’allontanamento dal servizio a seguito del mancato obbligo vaccinale, entrato in vigore dal 15 dicembre per le forze armate, come da decreto 172 del 26 novembre 2021.
Con un dispositivo pubblicato il 14 febbraio, il TAR del Lazio “accoglie e per l’effetto sospende medio tempore l’efficacia dei provvedimenti sospensivi impugnati. Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 16 marzo 2022”. Al momento, dunque, il ricorso dei militari è stato accolto: un provvedimento che scombussola le carte in tavola riguardo l’obbligo vaccinale.
Militari senza vaccino, accolto il ricorso
A seguire il ricorso dei militari senza vaccino era stato il legale Giulia Monte, che aveva chiesto l’intervento del giudice monocratico per esprimersi nell’immediatezza sull’efficacia del provvedimento preso dal governo e applicato dal Ministero della Difesa. Ora il Tar si è espresso con un provvedimento che ha sospeso l’efficacia delle sospensioni dello stipendio: i militari delle forze armate non vaccinati, dunque, cominceranno a riprendere le mensilità previste. Questo dovrebbe prevedere la riammissione in servizio dei militari. La mancata erogazione dello stipendio, comunque, non era stata messa in atto per tutti i ricorrenti, ma per buona parte.
Nel documento del Tar del Lazio si legge: “Previa, ove necessario, disapplicazione dell’art. 2 del Decreto Legge n. 172 del 26.11.2021, convertito in Legge n. 3 del 21.01.2022, recante ‘Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali’; previa, ove necessario, remissione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 del decreto legge n. 172 del 26.11.2021, convertito in legge n. 3 del 21.01.2022”.