Il modello 770/2023 non va presentato da tutti, ma solo da alcune categorie particolari di contribuenti: sono infatti obbligati a presentarlo tutti i sostituti d’imposta, comprese le Amministrazioni di Stato.
Modello 770: scadenza e come fare per presentarlo
La scadenza da rispettare per la presentazione del Modello 770/2023 è il 31 ottobre di quest’anno. Due mesi esatti dal termine dell’anno fiscale. I soggetti che ne sono obbligati sono i sostituti d’imposta che saranno obbligati a trasmetterlo all’Agenzia delle Entrate.
Il modello 770/2023 va trasmesso all’Agenzia delle Entrate entro la scadenza del 31 ottobre, esclusivamente in modalità telematica. Per farlo si può decidere sia di servirsi di un intermediario abilitato (nel caso specifico un commercialista a cui viene regolarmente affidata la contabilità), tramite altri soggetti incaricati per altri servizi amministrativi statali, tramite altre società del gruppo oppure dallo stesso sostituto d’imposta.
Modello 770: tutti i soggetti obbligati a presentarlo
Come abbiamo detto coloro che sono obbligati all’invio di questo Modello 770/2023 sono i sostituti d’imposta, anche se questa definizione risulta troppo semplice in quanto le categorie di soggetti obbligati sono numerose ed articolate. Più precisamente sono obbligati ad inviare il Modello 770/2023:
- le società di capitali (società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative e di mutua assicurazione) residenti nel territorio dello Stato;
- gli enti commerciali equiparati alle società di capitali (enti pubblici e privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali) residenti nel territorio dello Stato;
- gli enti non commerciali (enti pubblici, tra i quali sono compresi anche regioni, province, comuni, e privati non aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali) residenti nel territorio dello Stato;
- le associazioni non riconosciute, i consorzi, le aziende speciali istituite ai sensi degli artt. 22 e 23 della L. 8 giugno 1990, n. 142, e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti;
- le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato;
- i Trust;
- i condomìni;
- le società di persone (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice) residenti nel territorio dello Stato;
- le società di armamento residenti nel territorio dello Stato;
- le società di fatto o irregolari residenti nel territorio dello Stato;
- le società o le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in
- forma associata di arti e professioni residenti nel territorio dello Stato;
- le aziende coniugali, se l’attività è esercitata in società fra coniugi residenti nel territorio dello Stato;
- i gruppi europei d’interesse economico (GEIE);
- le persone fisiche che esercitano imprese commerciali o imprese agricole;
- le persone fisiche che esercitano arti e professioni;
- le persone fisiche che operano le ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. n. 600 ed aderiscono al regime forfetario di cui alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come modificata dall’articolo 1, commi da 9 a 11, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019);
- le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, le quali operano le ritenute ai sensi dell’art. 29 del D.P.R. n. 600/73;
- i curatori fallimentari, i commissari liquidatori, gli eredi che non proseguono l’attività del sostituto d’imposta estinto.