Qual è la differenza tra indennizzo e risarcimento in merito alla morte da vaccino Covid? A rispondere a tale quesito, sulle colonne del “Corriere della Sera”, è stato l’avvocato Antonio Serpetti, il quale ha evidenziato che, innanzitutto, è opportuno effettuare un distinguo tra risarcimento del danno e diritto all’indennizzo. Di fatto, “per risarcimento si intende una somma riconosciuta a seguito della commissione di un fatto illecito – ovvero contrario alla legge – che abbia cagionato un danno ingiusto. In ambito sanitario, si verifica in caso di somministrazione di una partita di vaccini notoriamente difettosi, o se il medico sia a conoscenza di una patologia del paziente per la quale l’inoculazione del siero vaccinale sia sconsigliata”.



Tuttavia, in materia di vaccinazioni obbligatorie e raccomandate, come quella anti SARS-CoV-2, se non siano riscontrabili profili di colpevolezza, ma si verifichi comunque una lesione, “è riconosciuto il diritto a un indennizzo, il cui ammontare è previsto equitativamente dalla legge. In tali ipotesi, infatti, lo Stato riconosce che le proprie condotte possano cagionare disagi o lesioni ai singoli cittadini, attribuendo loro, pertanto, il diritto a essere indennizzati. La corresponsione dell’indennizzo non impedisce la richiesta di un risarcimento, qualora ne ricorrano i presupposti”.



MORTE DA VACCINO COVID: INDENNIZZO O RISARCIMENTO, QUAL È LA DIFFERENZA?

A proposito della morte da vaccino Covid, sempre sul “Corriere della Sera” l’avvocato Serpetti spiega che l’obbligo vaccinale, anche con riferimento al nuovo virus, “per non cadere sotto il vaglio di incostituzionalità deve garantire il diritto all’indennizzo, in caso di correlati eventi avversi”. A tal fine, “sono stati stanziati 50 milioni di euro per l’anno 2022 e 100 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023. Nel caso in cui il decesso sia causato da una mera fatalità, quale una reazione avversa non nota o dalla rara incidenza, il personale medico non risponde né penalmente, né civilmente ed è ammesso solo l’indennizzo previsto dalla norma indicata. Se, invece, siano riscontati fatti illeciti, è ammesso il riconoscimento al danneggiato, o ai suoi eredi, oltre che dell’indennizzo, anche del risarcimento”.



Infine, va detto che in caso di morte da vaccino, in taluni casi, possono essere chiamati a risarcire il danno anche l’azienda farmaceutica produttrice, la struttura sanitaria e/o il medico e anche il Ministero della Salute.