La multa non vale se l’autovelox non è segnalato: a decretarlo è stata una sentenza emessa in Cassazione, che ha confermato quanto deciso in primo grado dal Tribunale di Belluno. È stato rigettato con un’ordinanza della seconda sezione civile da parte della Suprema Corte, infatti, il ricorso che aveva presentato il Comune di Feltre in merito alla vicenda. La legge non prevede deroghe: l’apparecchio deve essere indicato con appositi cartelli o insegne.
La causa in questione, nel dettaglio, secondo quanto riporta HuffingtonPost, riguardava una multa attribuita ad un automobilista di Feltre, il quale era colpevole di aver viaggiato a 85 km/h in un tratto stradale in cui la velocità massima consentita era di 70 km/h. La rilevazione era stata effettuata attraverso uno “scout speed” installato a bordo di un mezzo dei vigili urbani, ma non era stato segnalato in strada. È per questo che l’uomo non dovrà pagare la multa inizialmente attribuitagli.
Multa non vale se autovelox non è segnalato: cosa dice la legge
La legge italiana è chiara in merito al fatto che la multa non vale se l’autovelox non è segnalato con apposito cartello in strada. È per questo che, come si legge nella sentenza riportata da HuffingtonPost, la Corte di Cassazione “ha rilevato che il decreto ministeriale del 2007, in attuazione del generale obbligo di preventiva e ben visibile segnalazione, contempla la possibilità di installare sulle autovetture dotate del dispositivo Scout speed messaggi luminosi contenenti l’iscrizione ‘controllo velocità’ o ‘rilevamento della velocità’ visibili”.
“Le molteplici possibilità di impiego e segnalazione sono correlate alle caratteristiche della postazione, fissa o mobile, sicché non può dedursi alcuna interferenza negativa che possa giustificare, avuto riguardo alle caratteristiche tecniche della strumentazione impiegata nella postazione di controllo mobile, l’esonero dall’obbligo della preventiva segnalazione”, hanno aggiunto i giudici a sostegno della sentenza in merito alla illegittimità della multa.