È proprio assurdo il nostro Paese. Quelle rare volte che si riesce a ottenere la promulgazione di leggi “giuste e importanti”, spesso al termine di decennali durissime battaglie contro tutto e tutti, tali leggi non vengono applicate.  È esattamente il caso della legge 508/99. Si tratta di una norma che è nata con il nobile scopo di riformare i Conservatori e, come indispensabile conseguenza, tutta l’organizzazione  degli Studi musicali del nostro Paese; la quale non solo non è stata applicata ma i cui principi ispiratori e i cui fini sono stati completamente traditi.



Per rendersi subito conto di quanto questo sia vero basta constatare come tale norma, pur essendo per sua natura rivoluzionaria, non abbia prodotto ancora alcun sostanziale cambiamento. Ha anzi soltanto peggiorato sia la situazione dei nostri ragazzi (ai quali resta ancora totalmente negato il loro diritto alla Cultura musicale) sia quella dei musicisti italiani (i cui diritti professionali e personali sono stati sempre di più violati). Questo perché sono state troppe le persone che non hanno svolto degnamente il loro lavoro, calpestando quanto chiaramente disposto da questa norma; in primis coloro che in questi anni, pur avendo avuto la responsabilità di scrivere le indispensabili norme “applicative”, non hanno fatto altro che emanare decreti e circolari ministeriali “disapplicativi”; fiumi di “chiacchiere e cavilli”, nel solito perfetto stile burocratese, in clamoroso contrasto con quanto disposto dalla legge che avrebbero dovuto applicare.



Naturalmente non si può non considerare come sia stato grave in questi anni anche il silenzio e la disinformazione offerta dalla stragrande maggioranza dei principali media in merito al generale problema della Riforma degli Studi musicali e alla sua mancata attuazione; il più delle volte non si è andati oltre una superficiale “sponsorizzazione” dell’operato dei politici di turno. Dopo oltre dieci anni dalla sua promulgazione credo sia dunque particolarmente importante provare a “fare luce” su quelli che sono i principali aspetti della suddetta legge.

Partiamo dall’art. 1 (Finalità della legge). Al comma 1 si legge che “la presente legge è finalizzata alla riforma […] dei Conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati”. Se dunque la principale  finalità della legge è riformare i Conservatori è lecito chiedersi come sia possibile che in virtù della sua applicazione tutto resti sostanzialmente uguale a prima. Solo nel nostro paese questo può avvenire e sembrare perfino “normale”! Anzi, a onor del vero, chiunque conosca veramente l’attuale realtà dei Conservatori italiani, e mi riferisco soprattutto agli allievi e ai docenti, sa benissimo come oggi il Conservatorio sia certamente di livello oggettivamente inferiore a prima. Si tratta infatti di un istituto che è stato abbandonato nel più caotico caos normativo e che è stato trasformato e svilito fino a divenire, troppo spesso, un mercato pieno di inutili “corsi e corsetti”, buoni solo per elargire “crediti formativi” tanto insignificanti quanto generosi.



Ma passiamo all’Art. 2. (Alta formazione e specializzazione artistica e musicale). Al comma 1 si legge che “le accademie di belle arti, […] i Conservatori di musica, l’Accademia nazionale di danza e gli Istituti musicali pareggiati costituiscono, nell’ambito delle istituzioni di alta cultura cui l’articolo 33 della costituzione riconosce il diritto di darsi ordinamenti autonomi […] il sistema dell’alta formazione e specializzazione artistica e musicale”. Mi sembra più che evidente come questo articolo inizialmente confermi il rango “universitario” dei Conservatori già disposto dalla Costituzione e il loro diritto a darsi ordinamenti autonomi; ma si tratta appunto di conferme, non di novità. Peccato che il fine principale di questo articolo sia ben altro: disporre la trasformazione dei Conservatori in Istituti esclusivamente universitari, relativi dunque al solo segmento Superiore degli Studi, denominato “sistema dell’alta formazione e specializzazione artistica e musicale”. Questa è l’importante e rivoluzionaria novità chiaramente disposta da questa norma!

Risulta a questo punto evidente che l’aver nuovamente inserito, attraverso i cosiddetti Corsi pre-accademici la formazione di base, di livello elementare e medio, nei Conservatori costituisce un clamoroso arbitrio; perchè annulla il fine principale della norma stessa, rivolta, lo sottolineo ancora, alla Riforma in senso “esclusivamente universitario”. Inoltre, con la scusa dell’Autonomia, solo confermata da questo articolo, ogni istituto ha fatto un po’ quello che voleva (anche perché è stato completamente abbandonato a se stesso). Ma l’Autonomia è un qualcosa di molto pericoloso: se non viene adeguatamente gestita e controllata si trasforma facilmente in Anarchia. Ed è proprio quello che è successo in questi anni: l’Autonomia invece di limitarsi a migliorare gli effetti di una norma ha finito per annullarli. Cosa naturalmente illegale.

Al comma 2 poi si legge che “i conservatori di musica […] sono trasformati in istituti superiori di Studi musicali e coreutici, ai sensi del presente articolo”. E ancora il comma 5: “le istituzioni di cui all’articolo 1 istituiscono e attivano corsi di formazione ai quali si accede con il poossesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, nonché corsi di perfezionamento e di specializzazione”. Qui si sottolinea nuovamente la trasformazione dei Conservatori in Istituti “Superiori”; trovo che sia francamente impossibile non comprendere come questa legge, insistendo nel disporre la trasformazione dei Conservatori in istituti esclusivamente “universitari” e precisando come vi si possa accedere solo con il possesso del Diploma di scuola secondaria di secondo grado, non renda possibile il reinserimento al loro interno dei Corsi di livello “Inferiore e Medio” relativi ai predetti Corsi Pre-accademici.

E non è finita. Al comma 8, lettera d) si parla della “previsione, per le istituzioni di cui all’articolo 1, della facoltà di attivare, fino alla data di entrata in vigore di specifiche norma di riordino del settore, corsi di formazione musicale o coreutica di base, disciplinati in modo da consentirne la frequenza agli alunni iscritti alla scuola media e alla scuola secondaria superiore”. In sostanza qui si accenna solamente alla possibilità di prevedere provvisori Corsi formativi di base; perchè si dispone chiaramente che questi potranno essere attivati solo fino all’entrata in vigore di nuove specifiche norme, relative al settore della scuola secondaria. Mi chiedo pertanto come si possa non capire come questo comma non abbia nulla a che vedere con gli attuali Corsi Pre-accademici istituiti dopo 13 anni dall’emanazione di questa legge; e che, al contrario, faccia preciso riferimento alla necessità di gestire l’arco di tempo necessario a scrivere le indispensabili ed obbligatorie future norme, relative all’istituzione dei Corsi di base nella scuola secondaria di I e II grado; perché solo questi possono essere gli ordini scolastici italiani all’interno dei quali si svolgono i Corsi Pre-accademici inerenti ad ogni facoltà universitaria esistente al mondo.

Spero di aver chiarito quale sia il valore ed il significato di questa meravigliosa legge di Riforma e che, dopo oltre 12 anni dalla sua nascita, questa trovi al più presto una corretta e giusta applicazione. Affinchè  questo avvenga è però indispensabile il lavoro di una classe politica che la rispetti, diffondendo, come prima cosa, gli Studi musicali nella scuola secondaria italiana e riconoscendo così a tantissimi ragazzi il loro diritto e la possibilità di crescere e formarsi anche attraverso lo studio di uno strumento musicale; e che comprenda quanto sia importante far sì che la scelta di coltivare anche gli Studi musicali, continuando magari il lavoro iniziato e svolto con passione nelle scuole Medie ad indirizzo Musicale (che purtroppo sono ancora del tutto facoltative e poco presenti sul territorio nazionale), non interferisca o limiti la possibilità di scegliere poi qualsiasi indirizzo universitario che si volesse intraprendere in relazione al proprio futuro professionale. 

Lo studio di uno strumento musicale, insomma, non dovrà più essere relegato in Istituti per futuri musicisti ma deve entrare nella scuola dell’obbligo, per divenire una normale disciplina formativa, inter pares con tutte le altre, e, al pari di queste, preziosa nel contribuire a sviluppare le potenzialità dei nostri ragazzi. In fondo il significato rivoluzionario della legge di Riforma dei Conservatori risiede principalmente in questo; ed è dunque da qui che bisognerà ripartire per darle finalmente la giusta e doverosa applicazione.