La Corte di Cassazione, con riferimento alla prima sezione penale, si è espressa: la musica neomelodica non può essere ascoltata da coloro che si trovano al 41 bis. A decretarlo sono stati gli ermellini in riferimento al detenuto Antonio ‘o Pazz Luongo, killer della Camorra che si trova attualmente dietro le sbarre nel carcere milanese di Opera. Una decisione nei confronti della quale l’avvocato di Luongo, il 44enne di Pozzuoli, aveva anche presentato ricorso, ma la Cassazione è stata irremovibile: “L’ascolto di tale genere musicale che, per sua natura, racconta di contesti malavitosi e di contrapposizione ai poteri dello Stato” non sarebbe compatibile con “il trattamento e la rieducazione previsti dall’ordinamento penitenziario”.
Tradotto in altri termini, a giudizio degli ermellini la musica neomelodica impedisce al detenuto di sganciarsi del tutto dal suo passato e dai comportamenti malavitosi e, di conseguenza, va bandita per tutti coloro che si trovano al 41 bis.
MUSICA NEOMELODICA VIETATA PER I DETENUTI AL 41 BIS: MA IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA AVEVA DETTO SÌ
Peraltro, come svelato dal quotidiano “Libero”, il permesso di ascoltare la musica neomelodica a Luongo era stato accordato tempo addietro dal magistrato di sorveglianza. Quest’ultimo, dunque, non aveva ravvisato gli elementi di pericolosità che invece sono balzati agli occhi della Cassazione, invitata a esprimersi su tale argomento a seguito di un reclamo formale pervenuto alla loro attenzione da parte del Dap (il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria), fino a renderlo un vero e proprio caso giuridico.
La situazione finale, dunque, è la seguente: la Suprema Corte ha stabilito che ‘o Pazz (accusato di tre omicidi da alcuni collaboratori di giustizia) potrà ascoltare regolarmente le canzoni in cella al 41 bis, ma non dovranno essere brani di artisti di musica neomelodica, così da evitare di essere “indotto a delinquere” dai testi di quelle canzoni, che in alcuni casi inneggiano contro la giustizia e le istituzioni dello Stato.