Il recente Messaggio dell’Inps n. 3606 del 4 ottobre u.s., recante chiarimenti sui requisiti contributivi necessari per poter fruire della c.d. DIS-COLL (ovvero del sussidio di disoccupazione per i collaboratori autonomi), offre lo spunto per una ricognizione della materia, a tratti di difficile comprensione. E invero negli ultimi anni il “sussidio di disoccupazione” è stato oggetto di sostanziali modifiche non sempre note ai potenziali fruitori, anche a motivo del frequente utilizzo da parte del Legislatore di acronimi scarsamente comprensibili.
Il Decreto Legislativo n. 22 del 4.3.2015, sostituendo i vecchi “trattamenti di disoccupazione” (c.d. “ASpI” e “MiniASpI“), ha introdotto la “NASpI” (Nuova assicurazione sociale per l’impiego), consistente in un’indennità mensile, erogata dall’Inps a seguito della perdita involontaria del lavoro, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni e per un massimo di ventiquattro mesi, ovviamente sempreché permanga lo stato di disoccupazione, ovvero che l’interessato non percepisca durante l’anno un reddito lordo superiore a 8.000 euro.
Allo stato, dopo numerose modifiche legislative e regolamentari, la “NASpI” viene calcolata sulla base della retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni, divisa per il totale delle settimane di contribuzione e moltiplicata per 4,33: se la retribuzione così calcolata è pari o inferiore a euro 1.221, al lavoratore spetta un’indennità pari al 75% della retribuzione media; diversamente l’importo dell’indennità viene incrementato del 25% della differenza tra la retribuzione mensile media e il predetto importo di euro 1.221. In ogni caso il trattamento mensile non può superare il massimale (per il 2019 fissato in euro 1.328) che spetta sostanzialmente a tutti i disoccupati che hanno percepito nell’ultimo quadriennio un reddito annuo medio di almeno 20 mila euro circa. Va peraltro segnalato che la misura della “NASpI” decresce “linearmente” nel corso del periodo di fruizione (al fine di incentivare la ricollocazione dell’interessato), fino a ridursi a euro 722 al ventiquattresimo mese. Spettano inoltre per il periodo di godimento della “NASpI” i contributi figurativi a carico dell’Inps.
Hanno diritto a percepire tale indennità non soltanto i lavoratori licenziati per motivi economici/organizzativi, ma anche per motivi disciplinari (Circolare Inps n. 142/2015) ovvero in caso di notevole inadempimento degli obblighi contrattuali (id est per “giustificato motivo soggettivo“) e persino i lavoratori che hanno posto in essere comportamenti di gravità tale da non permettere la prosecuzione nemmeno temporanea del rapporto (c.d. “giusta causa“). Danno diritto alla “NASpI” anche le dimissioni rassegnate durante il periodo tutelato di maternità (da 300 giorni prima della data presunta del parto e fino al compimento del primo anno di vita del bambino) e le dimissioni per giusta causa del lavoratore (ovvero causate da gravi violazioni del datore, cfr. Circolare Inps n. 163/2003).
Non osta alla percezione del trattamento di disoccupazione neppure la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro avvenuta nell’ambito della procedura di conciliazione presso l’ispettorato territoriale del lavoro successiva alla comunicazione del datore di attuare un licenziamento per giustificato motivo oggettivo (ai sensi dell’art. 7, L. n. 604/1966), nonché la risoluzione consensuale del rapporto avvenuta a seguito del rifiuto del lavoratore di trasferirsi presso altra sede della stessa azienda distante più di 50 Km dalla sua residenza o raggiungibile con i mezzi pubblici in più di 80 minuti.
Come appare evidente, la “NASpI” è concessa non soltanto nei casi di disoccupazione “involontaria“, ma anche nei casi in cui la decisione di risolvere il rapporto è stata consensuale (purché venga pattuita presso l’Ispettorato territoriale del lavoro, ancorché con un incentivo corrisposto al lavoratore) e persino di disoccupazione per volontà del dipendente (per esempio, nel caso di dimissioni per maternità ovvero di risoluzione per mancata accettazione di un trasferimento).
Oltre allo stato di disoccupazione “involontaria“, per poter usufruire della “NASpI” il lavoratore deve anche vantare almeno 13 settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti e almeno 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.
Con il Decreto Legislativo n. 22/2015 (e successive modifiche, cfr. da ultimo L. n. 81/2017), il sussidio di disoccupazione è stato esteso anche ai collaboratori coordinati e continuativi, agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio che abbiano perduto involontariamente l’incarico (c.d. “DIS-COLL“). Sono esclusi dalla predetta disciplina i pensionati, i titolari di partita Iva, gli amministratori, sindaci e revisori di società.
Anche in questo caso per poter usufruire della “DIS-COLL” la legge richiede, oltre allo stato di disoccupazione “involontaria“, un requisito contributivo attualmente pari a tre mesi di contribuzione (ex D.L. n. 101/2019). Il trattamento di disoccupazione è corrisposto dall’Inps -permanendo la disoccupazione – per un periodo massimo di sei mesi secondo un meccanismo simile a quello previsto per la “NASpI” e con i medesimi massimali.
Quale incentivo all’autoimprenditorialità, il Legislatore ha previsto che il lavoratore percettore della “NASpI” (ma non la “DIS-COLL“) che decida di avviare un’attività in proprio può richiedere all’Inps l’erogazione anticipata dell’importo totale dell’indennità spettante in un’unica soluzione. Con la Circolare n. 174/2017 l’Istituto ha specificato che la liquidazione anticipata è riconosciuta nei seguenti casi: attività professionale esercitata da liberi professionisti; attività di impresa individuale commerciale, artigiana, agricola; partecipazione al capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio; costituzione di società unipersonale (S.r.l., S.r.l.s. e S.p.A.) con unico socio; costituzione o ingresso in società di persone (S.n.c. o S.a.S.) ovvero in società di capitali.
Tali agevolazioni, unitamente alle disposizioni di miglior favore introdotte dalla Legge di bilancio 2019 (L. 145/2018), hanno determinato l’apertura di numerose partite Iva (136.323 solo nel secondo trimestre del 2019), facendo approdare numerosi lavoratori (ex) dipendenti nell’area del lavoro autonomo e contribuendo a ridurre i livelli di disoccupazione, scesi ad agosto 2019 al 9,5% (contro il 10,5% del gennaio 2019).
L’auspicio è che queste forme di sostegno al reddito e all’autoimprenditorialità possano essere conosciute e sviluppate nei prossimi provvedimenti legislativi sul tavolo del nuovo Governo.