La Corte Costituzionale ha risposto alla domanda se sia legittimo il divieto, che dura ormai da più di cinque anni, sul rilascio di nuove autorizzazioni per l’espletamento del servizio di noleggio con conducente (NCC), fino alla piena operatività del registro informatico pubblico nazionale. Nel dettaglio, è stato esaminato il ricorso statale contro l’art. 1 della legge reg. Calabria n.16 /2023. la Consulta ha sollevato la questione di legittimità dell’articolo dell’art. 10-bis, comma 6, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, che stabilisce tale divieto. La questione verrà ora decisa in una nuova udienza.
L’ordinanza n. 35 depositata oggi, precisa che tale norma ha consentito la possibilità di bloccare per un tempo “del tutto ingiustificato” il rilascio di nuove autorizzazioni per l’espletamento del servizio di NCC, escludendo “sia riconducibile a un motivo di utilità sociale o a un interesse della collettività, apparendo piuttosto rispondere a un’istanza protezionistica”. La Corte costituzionale, con la sentenza N. 36, ha dichiarato non fondata, nei sensi indicati in motivazione, la questione di legittimità costituzionale riguardante l’art. 2, comma 4, della legge della Regione Calabria 7 agosto 2023, n. 37.
NCC, la Corte: “Innovazioni rappresentano il cardine della libertà”
Il Governo, nel ricorso esercitato, lamentava che la legge regionale avesse esteso anche agli NCC la facoltà di fornire servizi innovativi, in contrasto con la disciplina dettata dal legislatore statale. Questa, infatti, limiterebbe tale possibilità ai titolari di licenza per il servizio di taxi. La Corte ha osservato che la legge impugnata riguarda il solo servizio di taxi per poi rilevare che dal sistema normativo, non si può evincere alcun “radicale e indiscriminato divieto di erogare servizi innovativi” per coloro che svolgono il servizio di NCC.
Come si legge nella sentenza, le innovazioni “rappresentano il cardine della libertà d’iniziativa economica privata e dell’interazione fra le imprese in un mercato efficiente e attento ai bisogni dei consumatori”. La Corte ha inoltre ribadito che le limitazioni della libertà garantita dall’art. 41 Cost. devono essere funzionali alla tutela di uno specifico interesse pubblico. Un divieto assoluto di fornire servizi innovativi “configurerebbe una misura protezionistica a favore di una determinata categoria di imprese, pregiudicando non soltanto la libertà di iniziativa economica privata, che ha la sua cifra caratteristica nella costante ricerca di innovazioni, ma anche il benessere del consumatore”.