Il Tu maternità (dlgs 151/2001), con le modifiche apportate con la recente riforma (dlgs 105/2022) ha cambiato in modo importante le possibilità a disposizione delle coppie che devono fare i conti con l’arrivo di un figlio. Le novità, come riportato da Italia Oggi, sono state illustrate nelle scorse ore in una circolare dall’Inps con placet del Ministero del Lavoro. Ad essere presi in considerazione sono soprattutto i neo papà, che non potranno essere licenziati per un anno dalla nascita del bambino. Il divieto, che finora era in vigore solo per la mamma, è stato difatti esteso anche agli uomini che usufruiscono del congedo di paternità.
I neo papà non si licenziano dunque nel primo anno di vita dei loro figli, ma possono comunque rassegnare le dimissioni. Il tutto senza necessità di preavviso e senza rinunciare alla Naspi, ovvero all’indennità di disoccupazione, nel caso in cui ricorrano i requisiti necessari. Le stesse tutele di cui disponevano le donne, dunque, adesso sono anche a disposizione degli uomini.
I neo papà non si licenziano per un anno: le novità del Tu Maternità
I cambiamenti entrati in vigore con la riforma del Tu Maternità (dlgs 105/2022) non si limitano tuttavia esclusivamente all’impossibilità di licenziare i neo papà per un anno e alle norme sulle dimissioni. Il nuovo testo, infatti, “raddoppia” il congedo di paternità stesso. Nel testo del dlgs 151/2001 infatti quest’ultimo era soltanto alternativo, ovvero fruibile in sostituzione a quello della madre in presenza di situazioni gravi come la morte o la grave infermità, l’abbandono del minore o l’affidamento esclusivo del figlio.
Adesso, invece, esisterà anche il congedo di paternità obbligatorio. Esso è di 10 giorni (20 nel caso di parto plurimo) e va fruito dai due mesi prima della data presunta della nascita ed entro i cinque mesi dopo quest’ultima. I giorni non sono frazionabili a ore e possono essere selezionati anche in via non continuativa.