Le spese sostenute per le nozze dai coniugi che avevano un conto congiunto, in caso di divorzio o separazione, non possono essere rimborsate. A decretarlo è stata la corte di Cassazione riunita nella II sezione civile su ricorso di un’attrice che chiedeva, appunto, che l’ex marito le restituisse quanto speso per il matrimonio, oltre alla sua parte dei regali ottenuti dagli invitati. La donna, infatti, dopo aver ottenuto la separazione del conto in seguito al divorzio, aveva chiesto che l’ex marito le restituisse la metà, in natura o in equivalente pecuniario, del mobilio e dell’arredo della casa coniugale, oltre a restituirle l’equivalente di tutte le spese che aveva sostenuto personalmente in vista delle nozze.



Cassazione: “Le spese per le nozze sono da considerare irripetibili”

Insomma, secondo la Cassazione in caso di divorzio tra coniugi che avevano un conto congiunto nessuno dei due è tenuto a rimborsare quanto speso per le nozze. Una prima sentenza di secondo grado aveva dato parzialmente ragione alla donna, sciogliendo la comunione dei beni e condannando l’uomo a consegnare tutti i beni che una relazione tecnica d’ufficio avrebbe individuato come proprietà della ex consorte. Tuttavia, per riconoscere il rimborso la donna avrebbe dovuto provare “la sospettata abusiva appropriazione” da parte dell’uomo.



La donna, però, ha deciso di fare ricorso, presentando la sua domanda di rimborso delle spese di nozze alla Cassazione, che nuovamente le ha dato torto, chiudendo definitivamente la questione. Secondo la corte, infatti, non vi sarebbero prove che le donazioni effettuate dei parenti della donna fossero rivolte solamente a lei, in quanto per l’istituto matrimoniale sono da considerarsi “in favore di entrambi i coniugi“. Similmente, secondo la Cassazione le spese effettuate sono da considerarsi “irripetibili, essendo state utilizzare in vista delle nozze”, oltre che coerenti al principio di diritto secondo cui i coniugi, durante il matrimonio, devono contribuire alle spese in relazione alle proprie disponibilità. In altre parole, seppure la donna abbia contribuito in proporzione maggiore alle spese per il matrimonio, l’ex marito non è tenuto a nessun tipo di rimborso, dato che ha contribuito per come poteva, mentre i beni erano considerati in comunione.

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