«In Lombardia vale la nostra ordinanza». Così il governatore Attilio Fontana “liquida” il nuovo decreto del governo, il Dpcm del 22 marzo 2020. Il suo provvedimento infatti presenta misure più restrittive. Dopo aver sentito il parere del prefetto di Milano, Fontana ha infatti deciso di integrare e modificare l’ordinanza del 21 marzo 2020in vigore da oggi, lunedì 23 marzo 2020, fino al 15 aprile 2020, quindi vanno oltre la scadenza del decreto governativo. Cosa ha deciso di cambiare Fontana? In primis, si rettifica un errore materiale contenuto al punto 3: la temperatura di 37,3° C, di cui al secondo periodo del punto 3 dell’Ordinanza n. 514 del 21/3/2020, è rettificata in 37,5° C. Inoltre, precisa quali siano da considerare servizi essenziali e di pubblica utilità (28 contro le 80 del decreto governativo). Disposizioni che si aggiungono al divieto di assembramento di più di due persone nei luoghi pubblici e sanzioni in caso di non rispetto fino a 5 mila euro, al monitoraggio clinico degli operatori sanitari prima dell’inizio del turno di lavoro, sospensione dell’attività degli uffici pubblici e dei soggetti privati che svolgono attività amministrative, se non di pubblica utilità.



CLICCA QUI PER VISIONARE GLI ULTIMI PROVVEDIMENTI

ORDINANZA LOMBARDIA, MODIFICHE SU STRUTTURE RICETTIVE

La Regione Lombardia, che permette ai sindaci di rafforzare ulteriormente le disposizioni restrittive in base alle singole condizioni del territorio, sostituisce il punto 16 disponendo la chiusura di tutte le strutture ricettive. «Per gli ospiti già presenti nella struttura in tale momento l’ospitalità non può protrarsi oltre le 72 ore successive all’entrata in vigore del presente provvedimento». Possono restare in servizio solo per esigenze legate all’emergenza. Nell’ordinanza la Regione Lombardia precisa però che alle strutture ricettive è permesso ospitare le seguenti categorie: personale in servizio presso le stesse strutture; ospiti che vi soggiornano per motivi di lavoro in uno dei servizi per cui non è disposta la chiusura o la sospensione dell’attività; personale viaggiante di mezzi di trasporto; ospiti costretti a prolungare il soggiorno per cause di forza maggiore che non consentano il trasferimento nei termini suindicati; soggetti aventi residenza anagrafica nelle stesse strutture; soggetti che assistono persone malate o ricoverate in strutture sanitarie; soggetti che hanno stipulato, antecedentemente al 22/3/2020, un contratto con la struttura ricettiva per il soggiorno nella struttura stessa.



CLICCA QUI PER VISIONARE L’ORDINANZA DELLA LOMBARDIA

ORDINANZA LOMBARDIA, COSA CAMBIA

Ma il governatore lombardo Attilio Fontana aveva disposto anche la sospensione delle attività artigianali non legate alle emergenze o alle filiere essenziali, di tutti i mercati settimanali scoperti, delle attività inerenti ai servizi alla persona. A differenza di quanto previsto nel decreto governativo, c’è la chiusura delle attività degli studi professionali salvo quelle relative ai servizi indifferibili e urgenti o sottoposti a termini di scadenza. Disposto poi il fermo delle attività nei cantieri edili, esclusi quelli per le ristrutturazioni sanitarie, ospedaliere ed emergenziali, oltre a quelli stradali, autostradali e ferroviari. Serrande abbassate per i distributori automatici che distribuiscono bevande e alimenti confezionati. Non si può fare sport all’aperto, anche se singolarmente, fatta eccezione se ciò avviene nei pressi della propria abitazione. Chiusi i parchi e giardini pubblici. L’ordinanza aveva ovviamente ribadito la sospensione delle attività didattiche. Precisava che non ci si può spostare verso abitazioni diverse da quella principale. Quindi restano aperte le edicole, le farmacie, le parafarmacie, ma deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza di un metro. La Regione Lombardia raccomanda, inoltre, di rilevare la temperatura corporea dei dipendenti e dei clienti di supermercati, farmacie, luoghi di lavoro e a tutti coloro che vengono intercettati dalle Forze dell’ordine.