PRONTO IL NUOVO FASCICOLO SANITARIO NAZIONALE: COME SARÀ
Nell’ambito deI progetti del Pnrr, che mette in campo risorse che puntano sull’innovazione e la digitalizzazione, già da tempo si stava lavorando per la totale implementazione del fascicolo sanitario elettronico, dapprima in ambito nazionale, con l’obiettivo di una successiva possibile interoperabilità nel territorio dell’Unione Europea. Proprio su questa strada ora il nuovo decreto organizzato dai Ministeri Salute, Mef e Innovazione Tecnologia va a definire quali dati l’Fse dovrà contenere e quali soggetti avranno l’autorizzazione ad accedervi e visualizzarli.
Il Fascicolo Sanitario Elettronico 2.0 rappresenterà una sorta di storico su qualunque prestazione sanitaria che ciascun paziente ha ricevuto nel corso della sua vita. Nello specifico, come apprendiamo da Quotidiano Sanità, conterrà: a) dati identificativi e amministrativi dell’assistito (esenzioni per reddito e patologia, contatti, delegati); b) referti c) verbali pronto soccorso; d) lettere di dimissione; e) profilo sanitario sintetico; f) prescrizioni specialistiche e farmaceutiche; g) cartelle cliniche; h) erogazione farmaci a carico SSN e non a carico SSN; 8 i) vaccinazioni; j) erogazione di prestazioni di assistenza specialistica; k) taccuino personale dell’assistito, di cui all’articolo 5; l) dati delle tessere per i portatori di impianto; m) lettera di invito per screening.
CHI ACCEDE AL FASCICOLO SANITARIO NAZIONALE
Il Fascicolo Sanitario Nazionale ovviamente sarà accessibile da ciascun assistito, che potrà anche apportare eventuali modifiche ai dati in esso contenuti, potendo anche eliminarli dai dispositivi medici e/o wearable, e modificare documenti personali relativi ai propri percorsi di cura, oltre a informazioni integrative inserite direttamente dal cittadino.
In un’ottica di privacy è inoltre autorizzato alla consultazione per sole finalità di cura il personale sanitario secondo i ruoli e i profili di autorizzazione e, in particolare: a) il MMG/PLS, per la durata dell’assistenza, o il medico sostituto, per la durata della sostituzione; b) il medico, diverso dalla precedente lettera a), avente in cura l’assistito per visite o esami o per il ricovero, limitatamente al tempo in cui si articola il processo di cura, previa dichiarazione che tale processo di cura è in atto al momento della consultazione del FSE e assunzione della relativa responsabilità da parte del medesimo personale sanitario; c) l’infermiere/ostetrica, limitatamente al tempo in cui si articola il processo di cura, previa dichiarazione che tale processo di cura è in atto al momento della consultazione del FSE e assunzione della relativa responsabilità da parte del medesimo personale sanitario; 16 d) il farmacista; e) il personale amministrativo, limitatamente alle sole informazioni amministrative strettamente necessarie per assolvere le funzioni cui è preposto.