Il Tribunale di Padova – sezione lavoro, con ordinanza del 7 dicembre scorso, ha rimesso alla Corte di Giustizia dell’Unione europea la valutazione se gli obblighi vaccinali previsti in Italia per il personale sanitario siano o meno compatibili con il quadro delle norme comunitarie. È – questo della remissione alla CGUE – uno strumento nato per assicurare un’omogenea interpretazione dei testi comunitari all’interno dell’Unione; in altri termini, quando un giudice nazionale affronta un caso per la soluzione del quale ritiene che debba applicare una norma nazionale che sospetta possa essere contraria a qualche norma comunitaria, può (e in alcuni casi deve) investire il Tribunale sovranazionale della valutazione della compatibilità della norma che ritiene di dover applicare con le norme comunitarie.



Ricordo, ove ve ne fosse bisogno, che – salvo qualche caso isolato e se è consentito dire bizzarro – i giudici italiani si sono sinora espressi in maniera pressoché compatta in favore della legittimità degli obblighi vaccinali; soprattutto alla luce della «prevalenza del diritto fondamentale alla salute della collettività rispetto a dubbi individuali o di gruppi di cittadini» sulla efficacia delle terapie proposte o sulla maggiore efficacia di altri tipi di cure (Cons. Stato n. 6401 del 2 dicembre 2021). E che in effetti chi scrive, richiesto di immaginare l’esito di un possibile giudizio, a chi poneva tale domanda ha segnalato che, se ci si riferisce al solo quadro normativo interno, non sembrano esistere argomenti per sottrarsi all’obbligo vaccinale; e che l’unica possibilità di vedersi vincenti in una causa contro gli obblighi vaccinali è quella di sollevare, di fronte al giudice del lavoro per i lavoratori subordinati o al tribunale amministrativo per gli autonomi, una questione di costituzionalità o, più efficacemente, un rinvio pregiudiziale alle corti comunitarie.



La vicenda nasce dal ricorso di un’infermiera, non vaccinata contro il Covid, che nel settembre 2021 è stata sospesa dall’azienda ospedaliera presso cui lavorava, senza diritto alla retribuzione. La vicenda per tale soggetto era sentita con particolare disagio visto che la lavoratrice si era immunizzata naturalmente a seguito della guarigione dall’infezione. Ella ricorreva dunque con procedura d’urgenza al tribunale, sollevando difese di carattere medico-sanitario e di carattere giuridico.

Il giudice investito del caso, saggiamente, ha ritenuto che un’aula di tribunale non può essere il luogo deputato alla soluzione di valutazioni costi-benefici del vaccino rispetto al potenziale contagio della sindrome Covid, questione che gli avvocati della lavoratrice avevano pure sollevato.



A margine, sia consentito dire che in effetti i giudici – a differenza di quanto possano pensare i membri del Consiglio di stato nel provvedimento prima citato e di quanto pensano tanti opinionisti che spesso affidano alla magistratura risposte strettamente politiche o normative – non sono dei tuttologi che possano motivare le loro convinzioni sulla base di presunte verità scientifiche di cui hanno appresso leggendo su siti internet o sulla rubrica Forse non tutti sanno che della nota rivista di enigmistica. Il giudice si è dunque concentrato sui soli profili giuridici, con particolare riguardo delle doglianze della ricorrente relative alla compatibilità degli obblighi nostrani con le norme comunitarie.

Un primo profilo di possibile incompatibilità con il quadro comunitario è stato ravvisato nella stessa autorizzazione ai vaccini, a suo tempo concessa dalla Commissione nonostante non ci fosse stata una piena sperimentazione di essi; il giudice ha sollecitato la Corte a esprimersi se le autorizzazioni alla somministrazione dei vaccini siano ancora valide alla luce del fatto che sono stati successivamente autorizzati dei farmaci e delle terapie che potrebbero (e si sottolinea: potrebbero. Non è compito del giudice dare valutazioni di carattere medico-scientifico) essere ugualmente efficaci e meno pericolose della vaccinazione.

Un altro quesito ha riguardato la ragionevolezza dell’obbligo vaccinale per quei soggetti che – a causa del contagio e della successiva guarigione – abbiano ottenuto un’immunizzazione naturale. L’infermiera ricorrente aveva dimostrato in giudizio di avere un livello di anticorpi elevato proprio a causa della guarigione dall’infezione; in effetti, non si capisce perché tale situazione possa essere trattata diversamente da quella indotta dal vaccino.

Ancora, alla Corte il giudice patavino chiede se sia compatibile con il quadro comunitario un obbligo vaccinale in assenza dell’esatta individuazione degli effetti collaterali e di una valutazione costi-benefici dell’opzione vaccinazione/cure con i farmaci (ora) a disposizione.

Uno dei requisiti dell’autorizzazione di una data cura o di un vaccino da parte del comitato per i medicinali per uso umano dell’Agenzia europea del farmaco è infatti la presenza di dati clinici completi sugli effetti dei medicinali che si propongono, cosa che evidentemente non poteva essere fornita quando ne è stata richiesta l’immissione in commercio; ma è possibile derogare a questa condizione quando, tra le altre cose, non ci sono alternative. Ora, invece, al di là del fatto che sarebbe ben possibile fornire dati medici completi, sono stati approvati dei farmaci alternativi al vaccino.

Infine, sono state sottoposte alla Corte le questioni dell’assenza di sanzioni graduali al rifiuto di vaccinazione; di assenza di contraddittorio nell’applicazione di esse; di discriminatorietà dei trattamenti tra soggetti esenti dalla vaccinazione e soggetti indisponibili a essa.

Per quanto il giudice di Padova abbia richiesto che la decisione della CGUE sia presa con procedimento accelerato, è difficile che la Corte possa esprimersi in termini utili e, soprattutto, coerenti con la natura di urgenza del provvedimento richiesto dalla lavoratrice; nel testo dell’ordinanza non si dice se sia stata disposta la temporanea revoca del provvedimento di sospensione dal lavoro; e dunque una pronuncia a distanza di diversi mesi (la durata media di un processo presso al CGUE è di circa 15 mesi) potrebbe essere inutiliter data nel caso che ha dato origine alla pronuncia che si esamina (se non in termini di risarcimento ex post del danno da illegittima sospensione).

L’effetto potrebbe essere comunque utile per il futuro, visto che i giudici nazionali, facendo leva su un’interpretazione orientata delle norme interne, dovrebbero disapplicare quelle norme che la Corte ha dichiarato essere incompatibili con il quadro comunitario. Ma su questo bisogna considerare anche che le norme interne sono molto (troppo) fluide, e variano di mese in mese, con ciò complicando il lavoro degli interpreti. Il quadro normativo potrebbe cambiare, e anzi è molto probabile che cambi, forse facendo venir meno l’interesse stesso a ricorrere. Inoltre, le norme non brillano per coerenza, ma si segnalano solo per una tecnica alluvionale che – strato dopo strato – determina un progressivo allargamento degli obblighi e delle misure di prevenzione, condotto con strategia politica piuttosto che con coerenza scientifica: prima timidamente limitato ad alcuni soggetti, questo progressivo e per certi versi subdolo allargamento ha come effetto quello di rendere sempre più “antipatico”, per usare un eufemismo, l’obbligo vaccinale e le altre misure contro il contagio.

P.S.: A margine, e a proposito di quanto detto da ultimo, si fa presente che l’anno passato il Governo aveva avviato la campagna degli obblighi vaccinali introducendo norme ad hoc per il solo personale sanitario, senza che ci fossero particolari ragioni se non – ad avviso di chi scrive – al fine di indurre un effetto imitativo; implicitamente si voleva rassicurare la popolazione dicendo: vedete, si vaccinano i medici! Dunque il vaccino è sicuro. Ora, le recenti norme prevedono norme restrittive ad hoc per i soli avvocati (e non per gli architetti, per i geologi, per i maniscalchi…). Se l’anno scorso si è scelta una categoria di professionisti la cui vaccinazione testimoniava la bontà nel merito della vaccinazione, le ulteriori limitazioni a carico degli avvocati invece sembrano voler dar credito alla legittimità giuridica di una tale operazione.

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