Il Tar della Lombardia solleva la questione di costituzionalità in merito all’obbligo vaccinale per i lavoratori sanitari, “investendo” il parere della Corte Costituzionale: parte tutto dal ricorso di una psicologa sospesa dalla propria attività perché non vaccinata ma con la motivazione addotta dalla lavoratrice di non avere rapporto-contatto diretto con i propri pazienti.



Come riporta la Sezione I del Tar lombardo con “separata Ordinanza”, si ritiene di «dover sollevare la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 4, comma 4, del decreto legge 1 aprile 2021, n. 44, convertito nella legge 21 gennaio 2022, n. 3, nella parte in cui prevede, quale effetto dell’accertamento dell’inadempimento dell’obbligo vaccinale, l’immediata sospensione dall’esercizio delle professioni sanitarie». Il ricorso della psicologa lombarda, secondo il Tar, deve essere accolto e «per l’effetto, il provvedimento impugnato deve essere parzialmente sospeso, nella parte in cui non limita la sospensione della ricorrente dall’esercizio della professione di psicologa alle prestazioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da Sars-CoV-2, con conseguente annotazione di tale limitazione della sospensione nell’Albo professionale degli Psicologi».



OBBLIGO VACCINO, TAR LOMBARDIA SI APPELLA ALLA CONSULTA

Secondo quanto riporta ancora l’ordinanza del Tar di Lombardia, l’udienza sul merito del ricorso contro l’obbligo di vaccini per i sanitari sarà fissata «rispetto all’esito della decisione della Corte Costituzionale». Contattati dall’Adnkronos Salute per commentare la decisione a sorpresa del Tar, l’Ordine dei Medici ribadisce la costituzionalità dell’obbligo ammettendo però di attendere a questo punto il parere della Consulta. Spiega così Filippo Anelli, presidente della Federazione degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri (Fnomceo): «Aspetteremo e ci adegueremo alle indicazioni della Corte. Sui vaccini la Corte Costituzionale è più volte intervenuta, così come sull’obbligo. Credo che la norma attuale risponda adeguatamente e correttamente ai criteri di costituzionalità». Come spiega il portale Altalex nel “leggere” giuridicamente l’ordinanza del Tar, «In altri termini, sebbene la fondatezza della questione di costituzionalità possa essere valutata solo dalla Corte costituzionale, ciononostante il Tribunale Amministrativo ritiene di dover comunque valutare la fondatezza della domanda, al fine di garantire l’effettiva possibilità di una tutela cautelare».

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