Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal tribunale di Firenze relative all’art. 529 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede un’ipotesi di non procedibilità riguardo l’omicidio colposo del prossimo congiunto. Lo stabilisce la Corte costituzionale con la sentenza n. 48. Il caso riguardava l’imputazione per omicidio colposo con violazione delle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro che era ascritta a uno zio per la morte del nipote, suo dipendente.



Il tribunale aveva denunciato «la violazione dei principi costituzionali di necessità, proporzionalità e umanità della pena», in quanto non prevede la norma censurata «che il giudice possa emettere sentenza di non doversi procedere quando l’autore del reato abbia patito, per la morte del familiare da lui stesso causata, una sofferenza, una pena naturale appunto, tale da rendere inutile ogni ulteriore sanzione». La Consulta, oltre a evidenziare che l’istituto della pena naturale, che se noto in alcuni ordinamenti europei, non appartiene alla tradizione normativa italiana, esclude «la sussistenza di un vincolo costituzionale che ne esiga l’introduzione in conformità alla richiesta del Tribunale di Firenze».



OMICIDIO COLPOSO DEL PROSSIMO CONGIUNTO: I TRE ASPETTI EVIDENZIATI DALLA CONSULTA

Questa è ritenuta eccessivamente ampia per la Consulta per tre aspetti diversi, «ognuno dei quali sufficiente ad inficiarne la fondatezza». In primis, avverte la Corte costituzionale, nel riferimento generico alla colpa, quindi senza distinzione tra le sue declinazioni, che «possono viceversa corrispondere a ipotesi molto diverse tra loro sotto il profilo criminologico e della protezione dei beni». In altre parole, c’è colpa e colpa come spiega Giurisprudenza Penale: c’è quella generica («negligenza o imprudenza o imperizia»), specifica («inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline»), incosciente (senza previsione dell’evento), cosciente (con previsione dell’evento), comune (fondata su una posizione di garanzia non tecnica) e professionale (fondata su una posizione di garanzia qualificata).



In secondo luogo, per il rimando all’estesa nozione di prossimo congiunto, che infatti in base alla definizione dell’art. 307 del codice penale, «si estende ben oltre la famiglia nucleare». In terzo e ultimo luogo, per l’oggetto stesso dell’addizione, in quanto, aggiunge la Consulta, «non vi sono ragioni costituzionali in base alle quali la pena naturale da omicidio colposo del prossimo congiunto debba integrare una causa di non procedibilità, anziché, in thesi, un’esimente di carattere sostanziale, ovvero ancora una circostanza attenuante soggettiva».