Omicidio Willy Monteiro Duarte a Colleferro, i fratelli Bianchi – Marco e Gabriele – rischiano nuovamente l’ergastolo nel secondo grado bis del processo per la morte del 20enne assassinato a Colleferro nel 2020. La Cassazione ha rimesso di fatto in gioco l’orizzonte del fine pena mai, dopo che l’appello a carico dei due imputati si era chiuso con una riduzione di pena dall’ergastolo a 24 anni di carcere con il riconoscimento delle attenuanti generiche. Circostanze, queste ultime, bocciate dalla Suprema Corte che ha annullato con rinvio la sentenza limitatamente alla concessione delle stesse.
Nelle motivazioni con cui gli ermellini hanno annullato la decisione di concedere le attenuanti generiche, come riporta giurisprudenzapenale.com, si parla dei fratelli Bianchi come di “persone note nel loro contesto come picchiatori” e capaci di una condotta portata avanti con “micidiali modalità“.
Omicidio Willy Monteiro: le motivazioni della Cassazione che ha bocciato le attenuanti per i fratelli Bianchi
Il 9 aprile scorso, la Cassazione ha accolto il ricorso proposto dal procuratore generale – che aveva denunciato il “vizio della motivazione” addotta dai giudici d’appello a fondamento della “riforma parziale“ dell’esito di primo grado (dall’ergastolo a carico di Gabriele Bianchi e Marco Bianchi si era passati a 24 anni di reclusione) -, e ha annullato la sentenza di condanna impugnata “limitatamente alla concessione delle circostanze attenuanti generiche” ai due imputati, rinviando così a un nuovo giudizio sul punto da celebrarsi presso un’altra sezione della Corte d’Assise di appello di Roma.
Nella sua decisione, la Suprema Corte ha inoltre rigettato i ricorsi dei fratelli Bianchi e dei coimputati Francesco Belleggia e Mario Pincarelli (condannati in via definitiva rispettivamente a 23 e 21 anni di carcere), dichiarando irrevocabile il verdetto impugnato “quanto all’accertamento della responsabilità” degli stessi. Le motivazioni con cui i giudici d’appello avevano concesso le attenuanti ai fratelli Bianchi, con l’effetto di una sensibile mitigazione della pena, secondo la Cassazione sono insufficienti e, come emerge da un passaggio nel quale la Suprema Corte parla delle criticità dell’esito dell’appello, contribuirebbero addirittura a irrobustire l’aggravante dei futili motivi.
Entrando nello specifico delle argomentazioni di secondo grado in merito alle attenuanti generiche, che poi erano state riconosciute, la Cassazione osserva che “il discorso giustificativo dei giudici di appello espone sensibili profili di contraddittorietà” relativamente ad alcuni punti cruciali: “Non é dato – scrive la Suprema Corte – cogliere le ragioni per le quali abbiano rivestito, nella considerazione della Corte territoriale, valenza attenuativa l’estraneità dei Bianchi al contrasto iniziale (circostanza già ritenuta idonea a corroborare piuttosto la futilità del motivo alla base dell’aggressione, evidenziandone il marcato carattere pretestuoso), il tempo di dispiegamento della condotta (che ne aveva esaltato le micidiali modalità) e il mero carattere concorsuale dell’azione costituita dal pestaggio di gruppo“. Per la Cassazione, inoltre, il procuratore generale ricorrente ha “fondatamente segnalato” un’altra criticità relativamente “al clamore mediatico come elemento di attenuazione dello spessore della personalità negativa dei due imputati, per come tratteggiata dai mezzi di comunicazione o emergente dalle forme di comunicazione“. Non ci sono motivi solidi, in sintesi, per ritenere sussistenti le attenuanti generiche.