L’osteopatia è a tutti gli effetti una professione sanitaria. Lo ha decretato la sentenza n. 12312 del 21 luglio 2023 del Tar Lazio, che ha precisato inoltre come l’osteopatia non leda le competenze già riconosciute ad altri professionisti. Con questa decisione il Tar Lazio ha dunque respinto il ricorso di alcuni fisioterapisti contro il riconoscimento della professione sanitaria di osteopatia nell’ambito della prevenzione.
I fisioterapisti in questione, infatti, avevano impugnato il decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2021 n. 131 che recepiva l’accordo tra Stato e Regioni per l’istituzione della figura dell’osteopata. Secondo i ricorrenti tale fatto avveniva “in violazione delle norme di legge che regolano il riconoscimento di nuove professioni nonché lesivo dell’autonomia professionale dei fisioterapisti ricorrenti” perché “le competenze individuate in relazione alla nuova figura si intersecherebbero con le competenze esclusive del profilo professionale del fisioterapista”. Tuttavia il Tar Lazio, attraverso un lungo procedimento, ha deciso di procedere al riconoscimento della professione sanitaria di osteopatia, precisando che sarà l’ordine professionale a vigilare sull’osservanza dei confini stabiliti con le altre discipline e adottare, eventualmente, opportuni provvedimenti disciplinari dove si rivelassero necessari.
Osteopatia non è in conflitto con fisioterapia: la sentenza del Tar Lazio e le motivazioni
L’osteopatia è una professione sanitaria e non lede le competenze già riconosciute ai fisioterapisti e agli altri professionisti del settore. Per arrivare a questa sentenza, il Tar ha trasmesso la bozza di accordo per la definizione dello statuto professionale dell’osteopata al Consiglio superiore di sanità, chiamato a formulare un parere tecnico-scientifico. A questo punto, il Css ha elaborato il proprio parere evitando che le competenze dell’osteopatia andassero a sovrapporsi a quelle di altre professioni regolamentate come la fisioterapia. Infatti, questa nuova professione è stata fatta rientrare nell’area prevenzione e non in quella riabilitativa.
Recepito il parere del Css, è stato attivato un tavolo tecnico per ulteriori approfondimenti. Il Tar ha così potuto decretare che la definizione “delle attività e delle funzioni caratterizzanti la professione dell’osteopata rappresenta dunque il prodotto di un’istruttoria approfondita e completa, nonché di una valutazione complessiva e accurata (…) dei diversi interessi coinvolti e dei dati tecnico-scientifici rilevanti”, assicurando che fossero osservate le norme di legge “specie in relazione alle competenze dei fisioterapisti”.