In tempi di crisi l’Agenzia delle Entrate deve pensare a nuove strategie per recuperare i crediti di coloro che, oltre ad aver evaso, hanno trasferito i capitali in paradisi fiscali. La Corte di Cassazione con l’ordinanza 23.614 del 28 luglio 2022 ha stabilito che è legittimo raddoppiare i termini per la notifica degli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni per la messa rappresentazione del quadro RW nella dichiarazione dei redditi.
Paradisi fiscali: sanzioni comminate a chi trasferisce fondi
Gli avvisi di accertamento che si basano sulla presunzione di evasione fiscale e di patrimoni illecitamente detenuti in paesi esteri considerati paradisi fiscali e rientranti nella Black List, possono essere notificati con una tempistica doppia.
Queste sono le conclusioni dell’ordinanza della corte di Cassazione pubblicata il 28 luglio 2022 per la sentenza 23.614 che prendono spunto dalla controversia relativa all’impugnazione di un atto contenente le sanzioni per la messa rappresentazione della dichiarazione dei redditi per l’anno 2008 da parte di un contribuente che aveva ben detenuto in un paese in Black list.
Il soccombente ha fatto ricorso in Cassazione dichiarando che l’ufficio non ha tempestivamente agito e che doveva essere dichiarato decaduto il potere sanzionatorio esercitato con l’atto impugnato.
Ma la corte di Cassazione ha ritenuto infondato questo motivo, rigettando il ricorso e dunque al comma 2 dell’articolo 12 del decreto 78/2009, concerne le disposizioni in merito agli obblighi di monitoraggio fiscale per gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenuti all’estero. Nel medesimo articolo 12 gli i commi 2 bis e 2 ter prevedono inoltre il raddoppio dei termini di decadenza per la notificazione degli avvisi di accertamento basati sulla suddetta presunzione e quelle di decadenza di prescrizione stabiliti per la notificazione degli atti di contestazione di erogazione delle sanzioni.
Paradisi fiscali: cosa dice la Cassazione
Quindi per la corte di Cassazione, la presunzione di evasione stabilita al comma 2 ha natura sostanziale con la conseguenza che “non ha efficacia retroattiva, quindi non può attribuirsi alla stessa natura processuale, essendo le norme in tema di presunzioni collocate, tra quelle sostanziali, nel codice civile, e inoltre perché una differente interpretazione potrebbe in contrasto con gli articoli 3 e 24 della costituzione pregiudicare l’effettività del diritto di difesa del contribuente rispetto alla scelta in ordine alla conservazione di un certo tipo di documentazione“.
Gli stessi articoli sopra citati ai commi 2 bis e 2 ter, hanno una natura procedimentale e non sostanziale e soggiacciono al principio tempus regit actum, quindi si applicano anche per i periodi di imposta precedente alla loro entrata in vigore, vale a dire il primo luglio 2009.