L’uscita dal regime agevolato è immediata per la partita Iva che supera i 100mila euro di ricavi o compensi ottenuti nel 2022. Lo prevede la stretta inserita tra le modifiche apportate dall’ultima legge di Bilancio. Infatti, è stata ammorbidita, visto che il tetto per poter applicare il regime forfettario nell’anno successivo è passato da 65mila a 85mila euro. L’Agenzia delle Entrate ha diffuso una circolare data 5 dicembre 2023 per fare chiarezza sui cambiamenti per gli autonomi, fornendo una serie di precisazioni riguardo l’applicazione delle modifiche. Dalle nuove condizioni di accesso all’uscita agevolata, passando per le nuove soglie e la permanenza nel regime forfettario, in cui rientra naturalmente chi esercita attività di impresa, arti o professioni in forma individuale. Questo regime prevede adempimenti semplificati e un calcolo forfettario del reddito alla luce di compensi o ricavi percepiti nel corso dell’anno.
La tassazione in tal caso avviene con imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e l’esonero della ritenuta d’acconto o alla fonte. La legge di Bilancio 2023 ha modificato il regime forfettario, stabilendo che per aderirvi la partita Iva deve avere i seguenti requisiti: ricavi o compensi annuali non superiori al limite di 85 mila euro; l’importo complessivo delle spese per lavoro accessorio, dipendente e compensi a collaboratori non deve superare i 20mila euro lordi; non bisogna superare la soglia dei 100mila euro di ricavi o compensi nell’anno in corso, altrimenti scatta l’uscita immediata.
REGIME FORFETTARIO, LA NUOVA SOGLIA DI 85MILA EURO
La legge di Bilancio 2024 ha innalzato la soglia dei ricavi per chi aderisce al nuovo regime forfettario da 65mila a 85mila euro. Ma l’Agenzia delle Entrate precisa che gli autonomi e i professionisti che nel 2022 hanno superato la prima soglia, non quella nuova, possono restare o accedono nel 2023 nel regime forfettario. Questa possibilità viene offerta anche a chi quest’anno rientra nel regime ordinario, perché negli anni precedenti aveva appunto optato per il vincolo triennale di permanenza in questo regime fiscale. Chi ha scelto il regime forfettario nel 2022, può restarci anche per il 2023 se ricavi o compensi rientrano nel tetto previsto, al netto dell’Iva addebitata in rivalsa, senza dover tener conto di compensi documentati ma non incassati dai soggetti in contabilità ordinaria nel 2022.
Superando la nuova soglia di 85mila euro, ma restando sotto quella di 100mila euro, si passa dall’anno successivo con la partita Iva al regime ordinario. Di conseguenza, c’è la rettifica dell’imposta sugli acquisti di beni ammortizzabili e di beni e servizi non ancora ceduti o non ancora usati al momento dell’incasso dell’operazione che ha portato al superamento della soglia limite. Pertanto, vengono applicate le regole ordinarie. Nel calcolo della rettifica della detrazione si tiene conto del numero di mesi tra data di acquisto del bene e di fuoriuscita del regime forfettario.
COME FUNZIONA IL LIMITE DEI 100MILA EURO
L’Agenzia delle Entrate nella circolare diffusa chiarisce che la fattura che causa il superamento del limite di 100mila euro in corso d’anno, se emessa al momento dell’incasso, deve riportare l’Iva a debito. Invece, se l’incasso avviene successivamente, gli obblighi Iva vanno considerati assolti dal momento dell’incasso del corrispettivo e la fattura andrà integrata. L’Iva andrà applicata anche alle cessioni di beni e prestazioni di servizi già effettuate, ma non fatturate ancora al momento dell’incasso che comporta il superamento del tetto dei 100mila euro.
Come spiegato dal Corriere della Sera, ciò vuol dire che, ai fini Iva, il periodo d’imposta decorre dalla data di incasso, che comporta il superamento del limite di 100mila euro in corso d’anno. Se l’incasso è contestuale alla fattura, va indicata l’Iva a debito e l’eventuale ritenuta d’acconto. Se l’incasso è successivo alla fattura, allora va integrata con una nota di debito relativo all’importo dell’Iva corrispondente. Invece, restano nel regime forfettario le fatture emesse prima dell’incasso che ha comportato il superamento della soglia. Infine, il superamento del tetto dei 100mila euro durante l’anno comporta l’applicazione delle regole ordinarie per determinare il reddito, invece le ritenute si applicano solo sui compensi successivi al superamento del limite.