Una risposta dell’Agenzia delle entrate all’interpello numero 428 del 12 agosto 2022 stabilisce che, nei casi di partita IVA a regime forfettario, rientra nel reddito soggetto alla flat tax anche la marca da bollo addebitata in fattura al cliente, poiché viene considerata ricavo o compenso.. si tratta di una spiegazione dell’Agenzia delle entrate in grado di ingenerare molte critiche e discussioni dal momento che la marca da bollo viene poi corrisposta proprio al fisco punto le partite IVA si fanno promotrici dell’applicazione di una legge che impone l’applicazione della marca da bollo da 2 euro per tutte le fatture di importo superiore a 77,47.



Partita IVA regime forfettario e flat tax: c’è chi ha tentato di dire no…

l’Agenzia delle entrate ha dichiarato che coloro che godono del regime della flat tax al 15 o al 5%,, devono considerare come reddito imponibile anche le marche da bollo addebitate al cliente. La marca da bollo è un’imposta obbligatoria soprattutto se la somma indicata è superiore a 77,47.



L’istante aveva fatto ricorso poiché l’applicazione di questa imposta è un obbligo di legge, ma questa viene immediatamente consegnata all’agenzia mediante F24 ogni mese o ogni 3 mesi.

Partita IVA regime forfettario e flat tax: perché per l’Agenzia è parte del reddito

Quindi, la cosiddetta marca da bollo per l’Agenzia fa reddito anche se il contribuente la deve poi corrispondere in solido alle entrate quanto percepito. L’Agenzia delle Entrate evidenzia che come chiarito nella risposta n. 67/E del 2020: “L’obbligo di apporre il contrassegno sulle fatture o sulle ricevute è a carico del soggetto che consegna o spedisce il documento, in quanto per tali tipo di atti l’imposta di bollo è dovuta fin dall’origine, ossia dal momento della formazione”.



Per l’Agenzia delle Entrate l’obbligo di pagare all’Agenzia delle entrate l’imposta di bollo è in via principale a carico del prestatore d’opera, il quale può però richiedere al cliente il rimborso dell’importo corrisposto. Ma proprio per quest’ambiguità originaria il riaddebito dell’imposta rientra nel compenso del professionista.