In ambito di riforma fiscale, vengono fatte sempre più precisazioni soprattutto in merito all’imposta agevolata al 5%, oppure al 15% sui ricavi o compensi percepiti anche in caso di fatture anticipate per determinare la permanenza o la fuoriuscita dal regime forfettario. La valutazione va effettuata sui ricavi oppure i compensi percepiti, si tratta di una valutazione che è conforme alle novità introdotte in legge di bilancio 2023 con la legge 197/2022, ha provato il 28 dicembre 2022.



Partite IVA e regime forfettario: come si determina la permanenza

La manovra, i sensi del comma 54, ha modificato il regime forfettario prevedendo che l’innalzamento del fatturato arriva alla soglia di 85000 rispetto ai 65.000 previsti in precedenza e che il superamento di questa soglia determina la fuoriuscita dal regime a decorrere dall’anno successivo, inoltre è stata introdotta la soglia di 100 mila euro che determina la fuoriuscita immediata dal regime forfettario. Dal momento che il regime forfettario pone le sue basi sul criterio di cassa per cui si fa riferimento alla percezione del compenso non tanto all’emissione della fattura, un contribuente forfettario può avere messo fatture anticipate rispetto al compenso percepito per un ammontare superiore a 85 mila euro, ma se gli incassi superano la soglia massima, la permanenza del regime forfettario è garantita se permangono tutti gli altri requisiti.



Partite IVA e regime forfettario: come funziona il principio di cassa

Quindi, poniamo il caso che nel mese di dicembre le ultime fatture emesse vengono saldate nel mese di gennaio dell’anno successivo, vige il principio di cassa e quindi il fatturato va a sommarsi per l’anno fiscale successivo determinando così la permanenza all’interno del regime agevolato, per cui contribuenti che hanno avuto questa esperienza.

A determinare questa decisione sta nella formulazione del comma 71 della legge 190/2014 modificato dalla legge di bilancio 2023 che precisa come l’imposta sul valore aggiunto è dovuto a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del limite indicato come soglia massima per il regime agevolato.



Come abbiamo specificato e così come è stato fissato all’interno della legge di bilancio, qualora il contribuente superasse la soglia dei 100.000 euro, La fuoriuscita è immediata, in questo caso si fa riferimento al principio di competenza, prendendo in considerazione le fatture a prescindere dagli incassi effettivo. Diverso però il caso per cui contribuenti che nell’anno precedente hanno superato la soglia degli 85.000, in questo caso non possono più accedere al regime forfettario. A precisarlo è stata la circolare 9/e/2019 sulla verifica della soglia di ingresso che tiene conto del regime contabile applicato nell’anno di riferimento.