Dare un nome alle cose è attività affascinante quanto temibile. Ancor di più quando si tratta di cose utilizzate per qualificare in positivo o, peggio ancora, in negativo noi stessi e i nostri comportamenti. Del resto, spesso chi intende esercitare un vero potere, sia pubblico che privato, cerca di imporre un determinato nome o una certa definizione, o, addirittura, l’impiego della sua lingua. Tanto più nel mondo contemporaneo, dove dominano sempre più la comunicazione e le tecniche di narrazione.
Tra i termini più impiegati, non vi è dubbio, spicca “green”, “verde” nella traduzione italiana. Con l’immediato richiamo alla natura e all’ambiente queste parole sono diventate una formula magica: qualunque oggetto e qualunque concetto, se colorati di green o di verde, diventano utili e necessari per ciascuno e per tutti, e nulla vi si può opporre! Ma è proprio vero che basta dire “verde” per risolvere ogni problema?
Prendiamo, ad esempio, quanto prescritto nell’ultimo decreto-legge sul Covid (n. 52 del 2021), là dove si introduce una nuova condizione che consente lo spostamento in entrata e in uscita dalle zone “arancioni” o “rosse” dell’Italia: il possesso dei certificati “verdi” che saranno emessi e validati dalla “Piattaforma nazionale digital green certificate”. Nel mosaico dei colori che già distinguono in senso territoriale il territorio nazionale, dunque, si introduce un nuovo colore, il verde, che identifica stavolta i cittadini che possono dimostrare “l’avvenuta guarigione da Covid-19” con contestuale cessazione dall’isolamento, “l’avvenuta vaccinazione anti-Sars-Cov-2”, o “l’effettuazione del test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus Sars-Cov-2”. Il certificato verde non ha una validità permanente, ma alquanto limitata nel tempo: i sei mesi successivi alla “guarigione” o al “completamento del ciclo vaccinale”, ovvero le 48 ore successive al test.
Insomma, avere il certificato verde non vuol dire poter disporre del pieno “via libera” alla circolazione in tutt’Italia, ma significa poter circolare in modo un po’ meno limitato rispetto agli altri cittadini. L’introduzione di questo meccanismo di differenziazione tra i cittadini è consentito dalla Costituzione, che ammette “limitazioni” alla libertà di circolazione se stabilite “in via generale” dalla legge “per motivi di sanità” (art. 19). Ma la legge che stabilisca queste limitazioni, come è noto, deve sempre rispettare il principio di eguaglianza tra i cittadini ed è subordinata al controllo della Corte costituzionale, in particolare circa l’osservanza dei canoni di ragionevolezza. E a tal proposito qualche dubbio può essere sollevato.
Sinora, innanzi all’epidemia determinata da un coronavirus in continua mutazione e con molteplici varianti, sembra assodato quanto segue: che la cessazione dei sintomi patologici della malattia e la negativizzazione che consente la cessazione dall’isolamento – cioè le due condizioni cui il decreto legge ricollega la cosiddetta “guarigione” – di per sé non impediscono una successiva positivizzazione; che la vaccinazione non comporta, ovviamente, né il venire meno di un pregresso stato di positività eventualmente non accertato (anche perché al momento della vaccinazione non è imposta l’effettuazione del test), né tanto meno l’impossibilità di essere successivamente contagiati e di trasmettere il virus; e che l’effettuazione del tampone nelle 48 precedenti non significa che nel frattempo non si possa essere stati contagiati.
Ciò considerato, le situazioni attestate dai cosiddetti certificati verdi sono condizioni che il legislatore può legittimamente utilizzare per differenziare il diritto di circolazione tra i cittadini, facilitando alcuni e, al contrario, impedendo gli spostamenti di altri? Sulla base di quale istruttoria e di quali dati scientifici si è considerato, “in via generale”, che le tre predette situazioni – in connessione ai prescelti termini temporali di validità – siano condizioni necessarie e sufficienti per consentire o meno spostamenti coerenti con la tutela sanitaria? Ed è corretto applicare le medesime condizioni sia per gli spostamenti in entrata che per quelli in uscita rispetto alle zone del territorio nazionale dove l’epidemia è ancora maggiormente in corso? Non sarebbe stato più congruo differenziare le misure di contenimento, ad esempio irrobustendole per gli spostamenti in uscita dalle zone arancioni o rosse?
Va poi considerata la prospettiva europea. Questi certificati verdi saranno considerati validi anche ai fini delle misure adottate a livello europeo per “agevolare la libera circolazione” all’interno dell’Unione. Ed infatti una recente posizione assunta dal Parlamento europeo ha aperto la strada verso una disciplina uniforme delle “Piattaforme nazionali dei certificati verdi”. Ma è evidente che la normativa europea, anche perché inciderà sul diritto costituzionale dei nostri cittadini sia all’espatrio che soprattutto al rimpatrio (art. 16, u.c, Cost.), dovrà essere rispettosa del principio di parità tra gli Stati che è imposto dall’art. 11 della Costituzione. Soprattutto si dovrà fare attenzione all’eventuale ammissibilità di normative nazionali differenziate, perché da ciò potrebbe derivare un’illegittima violazione dei predetti diritti costituzionali in connessione al principio di parità tra gli Stati. Sul punto, va segnalato che il decreto-legge, in modo alquanto irrituale, già circoscrive preventivamente la propria applicabilità sino al momento in cui l’Italia darà applicazione alla futura normativa europea, così dimostrando sin da subito la volontà italiana di accettare una disciplina comune. Gli altri Stati membri e gli organi europei avranno le medesime buone intenzioni?
Infine, i dati personali, e soprattutto sanitari, presenti nei certificati verdi sono registrati in un sistema informatizzato che ha sollevato immediati dubbi e fondate perplessità da parte della nostra Autorità della privacy. Non soltanto è mancata la consultazione preventiva con l’Autorità, ma rimangono gravemente irrisolti molti aspetti che sono imposti dalla normativa europea sulla tutela dei dati personali. Seguendo la moda di questa lunga fase emergenziale, il decreto-legge ha rinviato l’adozione delle norme necessarie ad un successivo Dpcm, ma, almeno dalle prime avvisaglie, l’Autorità non sembra disposta a fare sconti.
Insomma, anche nel mondo del diritto non basta ricorrere al “verde” per essere sicuri della bontà di quanto è prescritto.
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