In Italia è possibile beneficiare di una deduzione fiscale maggiorata del 110%, per tutte le spese sostenute per ricerca e sviluppo di alcune specifiche tipologie di beni materiali impiegati nelle attività di impresa: questa agevolazione prende il nome di patent box che è direttamente collegata al sostenimento delle spese per il potenziamento di questi beni in materiali che però generano valore.



Il patent box mantiene i principi del precedente regime, e crea differenze rispetto al passato per il fatto che il beneficio ha introdotto una deduzione maggiorata dei costi di ricerca e sviluppo.

Patent box: attivo dal periodo d’imposta relativo al 22 ottobre 2021

Quindi la circolare numero 5 è chiarito che il patent box potrà essere applicato dalla data di entrata in vigore del decreto 146/2021. Quindi il periodo d’imposta è riferito al 22 ottobre 2021 e non sono esercitabili opzioni relative al precedente regime. Lo ha chiarito l’amministrazione attraverso la circolare numero 5/2023 che agisce anche in modifica del precedente documento del 15 febbraio 2022 che verrà allineato all’attuale quadro normativo.



Quindi il patent box si applica a partire dal periodo d’imposta 2021 Ma i contribuenti che hanno un periodo di imposta non coincidente con l’anno solare, quindi il cosiddetto periodo di imposta a cavallo, potranno fruire del regime a partire dal periodo d’imposta in corso al 2022-2021. Quindi coloro che hanno il cosiddetto periodo di imposte a cavallo e fanno riferimento a spese in un periodo di imposta che termina il 31 ottobre, potranno considerare il patent box retroattivo anche tra il primo novembre 2020 e il 31 ottobre 2021.

Patent box: la retroattività è relativa

Insomma, la retroattività del patent box va commisurata al regime fiscale di appartenenza. La circolare dell’Agenzia delle Entrate ha fornito alcune indicazioni sul regime transitorio e i contribuenti che vogliono passare il nuovo regime devono comunicare la rinuncia alla procedura di accordo preventivo tramite la PEC oppure mediante raccomandata con ricevuta di ritorno all’ufficio presso il quale la procedura è pendente. La rinuncia va presentata anche quando è stata già presentata un’istanza di rinnovo di un accordo preventivo sottoscritto.



Se non è stata sottoscritta ancora con l’Agenzia delle Entrate un accordo di conclusione della procedura pendente, i contribuenti potranno permanere nel precedente regime di patent box a condizione che sia stata validamente esercitata un’opzione relativa ai periodi di imposta antecedenti al 2021.