Money.it ha approfondito una vicenda in cui un contribuente si è visto rifiutarsi la pensione di vecchiaia pur avendo compiuto 67 anni di età anagrafica e aver versato vent’anni di contributi previdenziali. I motivi potevano essere svariati, motivo per cui è stato necessario approfondire la vicenda.
Ogni qualvolta ci si presta a far domanda per una prestazione, sia che si tratti di una pensione sia che di qualunque altra natura, è indispensabile accertarsi di essere in possesso di tutti i requisiti minimi richiesti dalla riforma (nel caso che vedremo la condizione era di natura economica.
Pensione di vecchiaia: i motivi del recente rifiuto
I motivi per il quale la pensione di vecchiaia è stata rifiutata ad un contribuente che aveva richiesto spiegazioni agli esperti di Money.it, erano di natura economica. Infatti il futuro “pensionato” sperava di poter ottenere l’approvazione dopo aver trasmesso la pratica e i relativi conteggi per la Gestione Separata dell’INPS.
Prima di tutto è da chiarire la posizione del contribuente che è da definirsi come “contributivo puro“, destinata ai lavoratori che hanno iniziato a maturare i contributi soltanto dopo il primo gennaio del ’96.
Chi si ritrova in questo meccanismo di calcolo non deve considerare soltanto l’età anagrafica e quella contributiva (rispettivamente pari a sessanta sette anni e venti anni), ma anche il valore dell’assegno, il quale dev’essere quanto meno pari al minimo sociale “nonché 538 euro”.
Queste situazioni possono verificarsi a fronte di una carriera lavorativa discontinua (o semplicemente per aver lavorato a tempo parziale) oppure per lunghi periodi di disoccupazione.
Il montante contributivo come ulteriore causa
Il problema del contribuente di cui discusso nell’articolo è aver fatto ricorso al computo – come accennato – della Gestione Separata pur non godendo dei requisiti economici necessari, complice l’insufficiente montante contributivo che gli ha ostacolato l’accesso alla pensione di vecchiaia.
Tuttavia potrebbero sussistere ulteriori forme di uscita di pensionamento in grado di far prevalere i contributi versati dal contribuente prima del 31 dicembre dell’anno 1995 e mandare in stato di quiescenza pur a condizioni differenti.