I contribuenti che usufruiscono della pensione anticipata godendo della Quota 100, dovranno informarsi attentamente (così come per Quota 103), sulle eventuali ripercussioni e conseguenze circa la cumulabilità dei redditi (indipendentemente che si tratti di lavoro subordinato o autonomo).

L’INPS sottolinea l’importanza di questa consapevolezza prima che per il contribuente possa essere “troppo tardi”, con la conseguenza di dover restituire i soldi goduti indebitamente ma soprattutto rischiare la sospensione del cedolino previdenziale sociale.



Andare in pensione con Quota 100: cosa cambia?

La non cumulabilità con altri redditi – sottolinea l’INPS – riguarda i contribuenti che godono della pensione anticipata sfruttando Quota 100, 102 e 103 (fino a quando non raggiungono i requisiti per il cedolino pensionistico di vecchiaia).

In quest’ultimo periodo sono stati diversi i casi dove i contribuenti che sono usciti dal lavoro anticipatamente (sempre sfruttando le misure ad HOC), hanno visto chiedersi indietro le somme di denaro erogate dalla stessa INPS (che giustamente in un primo momento non ha potuto constatare l’illecito).



L’illecito sarebbe stato “semplicemente”, aver lavorato durante il periodo di decorrenza dall’ottenimento del cedolino pensionistico. Una incompatibilità che l’ente della previdenza sociale ha sottolineato in diverse occasioni, ribadendolo ancora adesso con un’unica eccezione, quella di lavorare occasionalmente (con le sole ricevute), entro un massimo di 5.000€ lordi annui.

Incumulabilità

L’incumulabilità con gli altri redditi da lavoro – lo ribadiamo – è prevista in qualsiasi caso il lavoratore goda delle misure della pensione anticipata ad eccezione delle attività occasionali fino a 5 mila euro lordi annui, e anche qualora la retribuzione derivasse da:



  1. Cariche elettive;
  2. Redditi di impresa non connessi ad attività di lavoro;
  3. Indennità dei giudici di pace (in riferimento a quelle percepite dai giudici onorari e dai giudici tributari);
  4. Indennità sostitutiva del preavviso;
  5. Indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale.

Sul quadro normativo appena esposto, ha parlato Claudio Durigon, sottosegretario al lavoro, specificando:

«Nel prendere atto che la vicenda segnalata è meritevole di attenzione e del giusto approfondimento istruttorio, concludo rappresentando che il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, in raccordo con gli altri attori istituzionali coinvolti e nel pieno rispetto dei vincoli di finanza pubblica, valuterà possibili interventi utili a superare le criticità sollevate».