L’avvocato iscritto all’albo professionale, ma non alla Cassa di previdenza forense, per mancanza del requisito reddituale minimo a tal fine richiesto, è obbligato a iscriversi alla quarta Gestione Inps (c.d. “separata”) e a versarvi la contribuzione sul reddito professionale prodotto? L’ipotesi è oggi, in realtà, in larga misura superata per gli avvocati – data la contemporaneità di iscrizione all’albo e alla Cassa -, ma la domanda resta valida e si estende a tutti i liberi professionisti, quando per ragioni diverse (incompatibilità della doppia iscrizione previdenziale, agevolazioni per l’avvio dell’attività) manchi l’iscrizione alla rispettiva Cassa di previdenza ovvero non sia comunque dovuta la contribuzione.
Con la sentenza n. 104 del 2022, la Corte Costituzionale ha risposto sì, la contribuzione è dovuta. Lo ha fatto in relazione al citato caso dell’avvocato, ma con ragionamento valido più in generale, anche nelle altre ipotesi. E così facendo ha posto il definitivo suggello a una conclusione già acquisita dalla giurisprudenza di legittimità.
Dunque, laddove si verifichi una delle situazioni sopra richiamate, il professionista sarà, da un lato, tenuto a versare la contribuzione sul reddito professionale prodotto alla quarta Gestione, attivando una posizione previdenziale potenzialmente utile per godere delle tutele previste, dall’altro a versare all’ente previdenziale di categoria la contribuzione integrativa, priva di utilità individuale e avente, invece, funzione esclusivamente solidaristica.
Quali le ragioni sottese a un simile esito?
Il punto di partenza è l’esigenza di “universalizzazione” insita negli artt. 35 e 38, comma 2, Cost., esigenza che richiede di estendere la tutela previdenziale «ai soggetti e alle attività non coperti da forme di assicurazione obbligatoria già realizzate o da realizzare nell’ambito della categoria professionale di riferimento». La quarta Gestione risponde a tale esigenza sotto un duplice profilo.
Intanto, individua i soggetti tenuti a iscriversi (dal 1° gennaio 1996) in relazione alla normativa fiscale, più precisamente in coloro che esercitano abitualmente, ancorché non esclusivamente, attività di lavoro autonomo e nei titolari di rapporti di collaborazione, coordinata e continuativa (art. 53 e 50, T.U. sulle imposte sui redditi).
Inoltre, qualora il lavoratore eserciti due o più attività, di cui solo una risulti coperta dal punto di vista previdenziale, sancisce l’obbligo di iscrizione anche per l’attività scoperta, ove svolta in forma abituale, facendo così in modo che a ciascuna attività corrisponda una forma di assicurazione.
Si arriva così alla soluzione positiva del quesito posto in precedenza. Infatti, alla quarta Gestione «sono assoggettati i redditi derivanti da tutte le attività specificamente contemplate da singole norme di legge nonché, in via generale, i redditi…derivanti da attività libero-professionali svolte in modo abituale, ancorché non esclusivo (o anche da attività libero-professionali svolte in forma occasionale, ove si tratti di redditi superiori a 5.000,00 euro annui), salvo che in relazione a quell’attività non siano già previsti obblighi di contribuzione in favore dell’ente previdenziale della categoria professionale di riferimento».
Peraltro, la sentenza aggiunge una sottolineatura importante in chiave prospettica. La quarta Gestione, infatti, ha un campo di applicazione residuale, nel senso che «si restringe o si espande a seconda dell’assoggettamento, o meno, dell’attività professionale esercitata alla copertura contributiva di categoria, secondo il regime della relativa cassa». E poiché le casse hanno autonomia regolamentare, ben possono prevedere l’estensione dell’obbligo contributivo alle situazioni finora escluse.
Invece, con riferimento al caso richiamato in apertura, relativo alla situazione degli avvocati prima della riforma professionale del 2012 (l. n. 247), per cui era intervenuto l’art. 18, comma 12, d.l. n. 98 del 2011, norma di interpretazione autentica, la Corte ha valorizzato l’affidamento del professionista prima del 2011, esonerandolo dal pagamento delle sanzioni civili per la mancata iscrizione all’Inps.
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