Chi si assenta dal lavoro per l’ottenimento dei permessi della Legge 104 deve giustificare l’allontanamento dall’abitazione in cui assiste il soggetto in stato di disabilità. In caso contrario si configurerà come un “abuso e un illecito”.

Fermo restando che i permessi sono ottenibili anche da colf e badanti, il motivo per cui ciò accade dev’essere strettamente associato all’esigenza del disabile (indipendentemente che si tratti di un acquisto o di uno svolgimento di una commissione).



Permessi Legge 104: l’intervento della Corte di Cassazione

L’ottenimento dei permessi della Legge 104 viaggia su due fronti: il primo il poter assentarsi per conseguire delle proprie attività personali (come ad esempio lo shopping), dall’altro la possibilità di comprare dei farmaci o far la spesa in qualità assistenziale.



A chiarire meglio la vicenda è la Corte di Cassazione con l’ordinanza numero 24130/2024, il quale sostiene:

Il lavoratore è in diritto di assentarsi per attività personali brevi (incluso anche lo shopping), senza che scatti autonomamente una violazione oppure un abuso del diritto degli scopi assistenziali precisati dalla Legge numero 104 del 1992.

In effetti non esiste alcuna normativa che obblighi il lavoratore al costante lavoro domiciliare per l’intera giornata nei confronti dell’assistito. Ed è proprio in tal senso che si deve porre attenzione a non incappare in possibili abusi aggravabili al lavoratore. Nel caso in cui il caregiver si rechi in farmacia o in qualunque altro luogo o esercizio commerciale ai soli fini dell’attività assistenziale, non si presuppone possa esserci abuso o violazione dei permessi della Legge 104.



Come tutelarsi da possibili accuse

Per evitare cause legali o licenziamenti per giusta causa, il caregiver dovrebbe conservare i documenti fiscali (come ricevute e scontrini), che possano dimostrare l’orario, il giorno e gli acquisti effettuati per garantire il benessere salutare del soggetto assistito. In caso di permessi o abusivi legate allo svolgimento di attività differenti dall’assistenza al soggetto disabile, è previsto il licenziamento del lavoratore “per giusta causa” e come contenuto nelle precedenti sentenze della Corte di Cassazione: 4984/2014; 8784/2015; 5574/2016; 9217/2016; 17968/2016; 9749/2016; 23891/2018, 8310/2019; e la numero 1394/2020.