Se il lavoratore non si vaccina, sì a sospensione e stop stipendio: questo quanto stabilito con un’ordinanza dal tribunale di Modena. Negli ultimi giorni s’è parlato a lungo del green pass sul luogo di lavoro e Pietro Ichino è netto ai microfoni di Huffington Post: «Concordo sia con quanto l’ordinanza dispone – cioè la conferma del provvedimento aziendale di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione della dipendente che aveva rifiutato di vaccinarsi – sia con la motivazione, interamente fondata su due norme di carattere generale, applicabili in qualsiasi azienda: l’articolo 2087 del Codice civile e l’articolo 20 del Testo Unico sulla sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro».

Nel corso dell’intervista, Pietro Ichino ha rimarcato che il caso deciso dal giudice modenese si è verificato in una casa di cura ma in un’epoca in cui non era stato emanato il dl n. 44/2021, che prevede l’obbligo di vaccinazione per tutto  il personale medico e paramedico. Dunque, ha evidenziato l’esperto, quanto stabilito dal Tribunale può riferirsi a qualsiasi azienda nella quale sussista un rischio di contagio.

Pietro Ichino: “Ok a sospensione e stop stipendio senza vaccino”

Pietro Ichino ha spiegato che sul dossier ormai c’è giurisprudenza, considerando che la decisione del Tribunale di Modena non è isolata: ci sono almeno altre due decisioni del tutto simili sia per motivazioni che per conclusioni. Il riferimento è alle sentenze dei Tribunali di Udine e di Belluno: «E non consta alcuna sentenza in senso contrario, da quando la vaccinazione anti-Covid in Italia è disponibile. Si può dunque parlare di un orientamento giurisprudenziale che sta consolidandosi». Pietro Ichino ha ricordato che la Corte Costituzionale ha già riconosciuto la piena legittimità costituzionale dell’obbligo di vaccinazione, mentre l’infezione da Covid è già stata riconosciuta come infortunio sul lavoro: difficile ipotizzare un cambiamento di orientamento della Corte su questo punto. E il giuslavorista è d’accordo con l’obbligo di green pass nei luoghi di lavoro: «Non avrebbe alcun senso esigere il certificato di vaccinazione per l’accesso a un mezzo di trasporto, o a un ristorante, e non esigerlo per l’accesso a un luogo di lavoro chiuso, dove le persone sono per ore a stretto contatto fra di loro».