Con nove anni di ritardo rispetto all’ultima revisione – che tecnicamente dovrebbe essere fatta almeno ogni triennio – il ministero della Salute ha varato le nuove linee guida per la Pma, ovvero la procreazione medicalmente assistita regolata dalla legge 40 del 2004: ad anticipare tutte le novità del testo è il QuotidianoSanità, che riporta la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della nuova versione nei prossimi giorni. La revisione triennale di cui parlavamo prima delle linee guida serve ad includere al loro interno le più avanzate tecniche per la Pma, oltre ad assicurare il rispetto di leggi e sentenze varate nel corso degli anni e che non possono essere incluse in modo rapido ogni volta che vengono varate.
Lo stesso QuotidianoSanità, infatti, spiega che per revisionare il testo della legge 40/04 serve prima una proposta da parte del Ministero presieduto da Orazio Schillaci, seguito dal parare dell’Istituto superiore della sanità e, poi, da quello del Consiglio Superiore di Sanità; tre organismi con tempi burocratici completamente diversi e difficili da far combaciare. Nelle nuove linee guida sulla Pma – che a breve vedremo nel dettaglio – vengono integrate cinque differenti sentenze: la direttiva CE 23 del 2004, la sentenza 161/23 della Corte Costituzionale, seguita dalla 229 del 2015 e dalla 96 sempre varata nel 2015, oltre che alcuni aspetti del parere in materia da parte della Consulta pronunciato nel 2014.
Le novità previste dalle linee guida sulla Pma: dalla selezione degli embrioni fino al consenso maschile
Andando per ordine: la prima delle sentenze citate riguarda la necessità di includere tra le linee guida sulla Pma anche tecniche per “la donazione, l’approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani”; mentre la sentenza CC 96/15 apre le porte alla procreazione assistita anche alle “coppie fertili portatrici di malattie genetiche trasmissibili” e con il parere della Consulta decadono anche gli altri divieti, tra cui quello di fecondazione eterologa (ovvero che include anche i gameti) e il limite di 3 embrioni impiantati per volta.
Più interessanti, invece, le altre due sentenze perché da un lato (CC 161/23) si esclude la possibilità di revocare il consenso alla Pma dopo l’impianto dell’ovulo in qualsiasi caso, anche se l’uomo è deceduto, si tira indietro o la relazione è stata interrotta; mentre dall’altro (CC 229/15) si da il via libera alla selezione degli embrioni da impiantare che non ha nulla a che fare con l’eugenetica, ma può evitare la nascita di bambini affetti da gravi malattie genetiche.
Ma non è finita qui, perché all’interno delle nuove linee guida sulla Pma trova spazio anche la possibilità di preservare la fertilità delle donne per ragioni mediche congelando ovuli e gameti nel caso in cui si sia portatori di malattie o mutazioni geniche che non si sono ancora manifestate e che potrebbero compromettere la procreazione. Similmente – ma in parte per le stesse ragioni – le coppie che vorranno avviare il percorso di Pma dovranno prima sottoporsi ad una consulenza psicologica per comprendere a fondo i rischi dell’impianto di ovuli fecondati e le donne saranno soggette a test ed esami medici per stimare le possibilità di riuscita della gravidanza. Infine, nel testo si rinnova l’impossibilità per i medici di dirsi obiettori di coscienza, rilegando il loro parere negativo alle sole conseguenze medio-sanitarie.